Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e bonus baby sitting raddoppiati


/ REDAZIONE
5-7 minuti

Il DL 34/2020 (c.d. decreto legge “Rilancio”), in riferimento alle misure disposte in favore delle famiglie dall’art. 23 del decreto “Cura Italia” (conv. L. 27/2020), ha introdotto alcune importanti modifiche che hanno interessato la disciplina del congedo COVID-19 e del diritto di astensione dall’attività lavorativa nonché il bonus baby sitting, con aumento del relativo importo. È stata, inoltre, prevista la possibilità di utilizzare il bonus, di cui al comma 8 dell’art. 23, per l’iscrizione a centri estivi o a servizi integrativi per l’infanzia in alternativa rispetto all’acquisto dei servizi di baby sitting.

Procedendo con ordine, quanto al congedo COVID-19, prima dell’intervento del decreto “Rilancio” il comma 1 del citato art. 23 del DL 18/2020 stabiliva che tale misura, per l’anno 2020, fosse fruibile a decorrere dal 5 marzo in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il termine di tale sospensione, inizialmente previsto per il 3 aprile, era stato prorogato al 13 aprile (messaggio INPS n. 1516/2020) e, successivamente, al 3 maggio 2020 (messaggio INPS n. 1648/2020).

Per effetto del nuovo decreto “Rilancio”, nello specifico dell’art. 72, comma 1, lett. a), il nuovo termine entro cui godere del congedo straordinario COVID-19 è il 31 luglio 2020. Il periodo complessivo, continuativo o frazionato, di fruizione è poi raddoppiato rispetto a quanto originariamente disposto dal decreto “Cura Italia”, essendo stato aumentato a 30 giorni. Rimangono, invece, fermi sia il limite di età di 12 anni per i figli in relazione ai quali godere del beneficio, sia la percentuale dell’indennità dovuta, pari al 50% – che per i dipendenti privati concerne la retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo – sia la previsione della copertura figurativa dei contributi.

Ulteriore novità che risulta dal nuovo decreto è rappresentata dalla modifica della fascia di età dei figli in relazione ai quali i lavoratori dipendenti del settore privato possono esercitare il diritto di astensione dall’attività lavorativa di cui al comma 6 dell’art. 23, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza tuttavia diritto a percepire alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (riconosciute, invece, ai fruitori del congedo COVID-19). Ora tale facoltà è esercitabile per i figli minori di anni 16 e non più “di età compresa tra i 12 e i 16 anni”, sempre a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Per quanto concerne il bonus baby sitting, di cui al comma 8 dell’art. 23, misura alternativa rispetto al congedo COVID-19, l’importo complessivo è stato portato da 600 euro a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi, compresi i professionisti (art. 23, comma 9 del DL 18/2020, non modificato dal DL 34/2020).

È stato, inoltre, previsto che il bonus possa essere erogato, in alternativa rispetto al pagamento delle prestazioni di assistenza e sorveglianza dei minori effettuate dal 5 marzo 2020, per l’iscrizione – da provare con idonea documentazione – ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (di cui all’art. 2 del DLgs. 13 aprile 2017 n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del predetto bonus per servizi integrativi per l’infanzia, chiarisce l’art. 72 del DL 34/2020 alla lett. c) del comma 1, è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, comma 355 della L. 232/2016. L’INPS, con il messaggio n. 1447/2020, aveva invece chiarito che il bonus utilizzato per i servizi di baby sitting è cumulabile con il bonus asilo nido di cui all’art. 3 del DPCM 17 febbraio 2017 (si veda “Bonus baby sitting cumulabile con il bonus asili nido” del 2 aprile 2020).

Anche l’importo del bonus spettante ai lavoratori dipendenti di cui al comma 3 dell’art. 25 del DL 18/2020 – vale a dire quelli appartenenti al settore sanitario e al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – è stato aumentato, salendo a 2.000 euro.

Oltre alle predette novità si evidenzia, in riferimento ai permessi ai sensi della L. 104/92, anche la modifica dell’art. 24 del DL 18/2020, avendo l’art. 73 del DL 34/2020 previsto l’aggiunta di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, oltre ai giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3 della indicata legge e alle dodici giornate che dovevano essere fruite, complessivamente, nell’arco dei mesi di marzo e aprile 2020.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...