/ Stefano SPINA
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Entro il 16 giugno 2020 deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2020. Ad oggi, infatti, salvo futuri interventi legislativi, il termine non ha subito alcuna sospensione.
A decorrere dal 2020, i commi 738-783 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) hanno previsto l’abrogazione della IUC di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ed hanno riscritto la disciplina dell’IMU. Dal 1° gennaio 2020, quindi, la TASI è abolita.
Con riguardo all’IMU, nella maggior parte dei casi le regole per l’assoggettamento ed il calcolo dell’imposta rimangono sostanzialmente identiche, ma vi sono delle differenze che è necessario conoscere al fine di potere procedere correttamente al versamento della prima rata per l’anno 2020 (si veda il Capitolo 18 del Quaderno 151).
Anche per l’IMU 2020 è prevista l’esenzione per l’abitazione principale (ad esclusione di quelle accatastate in A/1, A/8 e A/9). L’esenzione non è più prevista, invece, per l’unità immobiliare disabitata degli italiani titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
A seguito dell’abrogazione della TASI, inoltre, non deve più versare nulla il detentore (es. l’inquilino) dell’immobile.
L’IMU dovuta per l’anno 2020 deve essere versata in due rate:
- la prima scadente il 16 giugno 2020, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno 2019;
- la seconda scadente il 16 dicembre 2020, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2020.
Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali per i quali nulla è cambiato rispetto alla “vecchia” IMU e che devono versare l’imposta municipale in tre rate (per l’anno 2020: le prime due rate, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta nell’anno 2019, devono essere versate entro il 16 giugno 2020 ed entro il 16 dicembre 2020, mentre la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2021.
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 (comma 762 dell’art. 1 della L. 160/2019).
Con riguardo alle modalità di determinazione importanti chiarimenti sono stati forniti dalla circ. Min. Economia e Finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Nel caso in cui l’immobile sia stato acquistato nel corso dell’anno 2020, il contribuente può, in alternativa:
- non versare nulla
- oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.
Se l’immobile è stato ceduto nel corso del 2019, invece, non si realizza il presupposto impositivo nell’anno 2020 per cui non deve essere versato nulla.
Rileva il cambio di destinazione dell’immobile nel 2020 rispetto al 2019
Se un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell’anno 2019 e dal 1° gennaio 2020 viene destinato ad abitazione principale non deve essere versato nulla.
Se l’immobile era destinato ad abitazione principale nel 2019 e dal 1° gennaio 2020 viene locato o tenuto a disposizione come “seconda casa” il contribuente può, in alternativa:
- non versare nulla
- oppure versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.
Per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l’aliquota base dello 0,1%.
Si ipotizzi che il Sig. Mario Rossi il 10 febbraio 2020 abbia acquistato un’unità immobiliare, sita nel Comune di Laigueglia (SV) da tenere a disposizione (c.d. “seconda casa”), con una rendita catastale di 1.200 euro.
Si ricorda che, ai fini dell’IMU in vigore dal 2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Secondo i chiarimenti ministeriali, con riguardo alla prima rata dell’IMU da pagare entro il 16 giugno 2020 il sig. Rossi può:
- non versare nulla;
- versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell’aliquota IMU per l’anno 2019.
In quest’ultima ipotesi, considerato che l’immobile è stato posseduto per 5 mesi nel primo semestre del 2020 (il mese di gennaio è di competenza del venditore) e che l’aliquota deliberata dal Comune di Laigueglia per l’anno 2019 per gli immobili a disposizione è dell’1,06% (la stessa aliquota è stata deliberata per il 2020), entro il 16 giugno 2020 il sig. Rossi dovrà versare 890 euro:
- Base imponibile dell’IMU = 1.200 x 1,05 x 160 = 201.600
- IMU dovuta per i 5 mesi di possesso nel primo semestre 2020 = 201.600 x 1,06/100 x 5/12 = 890,40 euro (che arrotondato diventano 890 euro).
Si segnala, infine, che secondo la bozza del decreto c.d. “rilancio” predisposta dal Governo, l’Esecutivo potrebbe esentare dal pagamento della prima rata dell’IMU per il 2020 gli immobili classificati in D/2 (alberghi e pensioni), a condizione che i possessori tenuti al versamento siano anche i gestori delle attività, e gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.