/ Daniele SILVESTRO
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Con la circolare n. 64/2020, preannunciata con il messaggio n. 2162/2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alle ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dalla L. 27/2020, di conversione del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e dal DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Dopo aver riepilogato la normativa, l’INPS riprende le istruzioni per la corretta gestione e compilazione del flusso UniEmens, a cui sono tenute le aziende con dipendenti e i committenti obbligati alla Gestione separata, e in particolar modo i codici di autorizzazione e i codici di sospensione già indicati con il messaggio n. 2162/2020 (si veda “Sospesi i contributi per il quarto trimestre 2019 per le aziende agricole” del 27 maggio).
Rispetto al suddetto messaggio, l’INPS ha comunque precisato che, in favore delle aziende agricole assuntrici di manodopera che intendono avvalersi della sospensione dei versamenti ai sensi dell’art. 62 comma 2 del DL 18/2020 (aziende con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020), nel cassetto previdenziale è disponibile l’istanza telematica da trasmettere all’Istituto.
Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione, l’Istituto sottolinea che, considerati i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali cui sono tenuti tali soggetti, la sospensione introdotta dall’art. 78 comma 2-quinquiesdecies del DL 18/2020 non produce alcun effetto sui versamenti della contribuzione corrente. La sospensione può essere richiesta, tuttavia, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto per la quale è necessario presentare apposita istanza. La stessa richiesta deve essere presentata dai contribuenti che intendono avvalersi per i versamenti rateali della sospensione, ai sensi dell’art. 62 comma 2 del DL 18/2020. Tali istanze, come specificato dall’Istituto, sono disponibili nel cassetto previdenziale.
Nella seconda parte della circolare in commento, vengono poi dettate le istruzioni in materia di ripresa di adempimenti e versamenti sospesi, oggetto di ulteriore modifica apportata dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
In particolare, l’art. 126 comma 3 del DL 34/2020, integrando quanto precedentemente dettato dall’art. 1 comma 2 della L. 27/2020, ha stabilito che gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 5 del DL 9/2020 (previsto per le prime zone rosse) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre.
La proroga riguarda anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali prevista in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, dall’art. 62 comma 2 del DL 18/2020. Nello specifico, l’art. 127 comma 1 lett. b) del DL 34/2020 ha stabilito che i versamenti sospesi (la cui ripresa era fissata al 31 maggio 2020, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.
In ultimo, è prorogata al 16 settembre anche la ripresa dei versamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio disposta dall’art. 18 commi da 1 a 5 del DL 23/2020 (decreto liquidità), la cui data era precedentemente fissata al 30 giugno 2020. Il versamento può essere effettuato anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Modalità di versamento in un successivo messaggio
Con un successivo messaggio l’INPS fornirà le istruzioni per effettuare il versamento della contribuzione sospesa in applicazione delle norme sopra richiamate.
Infine, si sottolinea che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle varie norme emergenziali comprende anche la quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti, vale a dire 16 settembre 2020. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.