/ Alice BOANO
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L’art. 110-bis della bozza del DL “Rilancio” prevede una sanatoria per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Tra il 1° giugno e il 15 luglio 2020 datori di lavoro e lavoratori potranno presentare apposita istanza di regolarizzazione, con modalità che verranno individuate in un apposito decreto interministeriale, con esclusivo riferimento ai settori: dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Due le procedure previste.
La prima procedura riguarda i datori di lavoro, che potranno presentare istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con italiani o stranieri, ovvero per concludere un contratto di lavoro di tipo subordinato con stranieri presenti irregolarmente sul suolo italiano. Ciò a condizione che gli stranieri non abbiano lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020, che siano stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici anteriormente all’8 marzo 2020, ovvero che abbiano soggiornato in Italia prima di tale data, così come riscontrabile dalla dichiarazione di presenza ex L. 68/2007.
Le istanze dovranno essere presentate all’INPS per i lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro della Ue, indicando la durata del contratto di lavoro e una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre per gli altri lavoratori l’istanza dovrà essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione. In entrambi i casi l’istanza dovrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 400 euro per ciascun lavoratore e di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale che sarà oggetto di determinazione da parte del decreto interministeriale.
La seconda procedura riguarda i singoli stranieri il cui permesso di soggiorno – non rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno – risulti scaduto dal 31 ottobre 2019. Questi potranno presentare istanza alla Questura per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, a condizione che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, che non si siano allontanati dall’Italia dalla medesima data e che abbiano svolto l’attività lavorativa nei tre settori richiamati in precedenza antecedentemente al 31 ottobre 2019.
Il permesso di lavoro temporaneo verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro qualora, nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero sia in grado di esibire un contratto di lavoro subordinato o, in alternativa, la documentazione retributiva e previdenziale che comprovi lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori richiamati. L’istanza è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 160 euro e di un onere, da stabilirsi con il decreto interministeriale, di massimo 30 euro.
Le istanze sono inammissibili per i datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per una serie di reati tra i quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione e il reclutamento di minori da impiegare in attività illecite; sono esclusi dalle procedure di emersione, tra l’altro, quegli stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione la presentazione dell’istanza consentirà lo svolgimento dell’attività lavorativa, fermo restando che, nel caso di presentazione da parte del datore di lavoro, lo straniero potrà lavorare esclusivamente per tale soggetto.
Sino alla conclusione delle procedure di regolarizzazione saranno sospesi, tranne particolari eccezioni, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, sospensione che verrà meno in caso di rigetto dell’istanza.
Con l’accoglimento, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione i reati e gli illeciti amministrativi del datore di lavoro e del lavoratore si estinguono. Per i lavoratori con permesso di soggiorno scaduto, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi per il soggiorno illegale nel territorio nazionale consegue al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Diversamente, per i lavoratori italiani e cittadini comunitari l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi per il datore di lavoro consegue alla presentazione dell’istanza.