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Sismabonus ed ecobonus «combinati» sulle parti comuni


/ REDAZIONE
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Se gli interventi antisismici sono combinati a quelli di riqualificazione energetica, per la detrazione prevista dal comma 2-quater.1 all’art. 14 del DL 63/2013, nell’immobile deve essere presente un impianto di riscaldamento e ciò vale anche per i fabbricati “collabenti”.

È uno dei chiarimenti contenuti nelle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nn. 138 e 139 pubblicate ieri, riguardanti gli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali che consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale dell’80% o dell’85%.

Il comma 2-quater.1 in argomento prevede una detrazione nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica (art. 1 comma 3 della L. 205/2017).
In particolare, la detrazione spetta:
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
- in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 dello stesso decreto, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (si veda anche la risposta interpello Agenzia delle Entrate 22 luglio 2019 n. 293).

L’agevolazione, che spetta anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo, è stabilita nella misura dell’80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore o dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per fruire della detrazione di cui al comma 2-quater.1 è necessario sussistano i requisiti richiesti per beneficiare del sismabonus e dell’ecobonus.
Ai fini del sismabonus, nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione deve essere mantenuta la stessa volumetria dell’edificio preesistente altrimenti si configurerebbe una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) del DPR 380/2001 (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate n. 34/2018 e circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2019).

Anche ai fini dell’ecobonus gli edifici oggetto degli interventi devono essere “esistenti” e sono esclusi i fabbricati di nuova costruzione (circ. Agenzia delle Entraten. 13/2019). Gli edifici interessati dall’agevolazione, inoltre, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile (tale condizione non è richiesta per gli interventi di installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari).

L’esistenza dell’edificio, inoltre, è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) e anche per questa tipologia di immobili deve essere dimostrabile la presenza dell’impianto di riscaldamento negli ambienti nei quali sono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.

Considerato che l’agevolazione di cui al comma 2-quater.1 in commento riguarda i lavori sulle parti comuni, la stessa spetta al proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari, ma non compete se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa; in quest’ultimo caso, non ci sono nell’edificio delle “parti comuni” (stesso chiarimento è stato fornito dalla risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 22 maggio 2020 n. 139).

Agevolazione se l’unico edificio è composto da più unità immobiliari

Anche per questa fattispecie particolare, inoltre, per l’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi.
Anche per questi interventi, infine, è possibile optare per la cessione della detrazione spettante (cfr. anche risposta interpello Agenzia Entrate 18 aprile 2019 n. 109).

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