/ Cecilia PASQUALE
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Da ieri è attivo il servizio on line per la presentazione delle domande per l’indennità COVID-19 relativa al mese di maggio 2020. Lo ha reso noto l’INPS, ricordando che la misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall’art. 84, commi 2, 3 e 6 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Per effetto del citato art. 84, infatti, sono state rifinanziate per i mesi di aprile e maggio le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi e alcune categoria di lavoratori, già previste per il mese di marzo.
In particolare, per il mese di maggio l’indennità è stata incrementata a 1.000 euro per:
- i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento; art. 84 comma 2);
- i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto al 19 maggio 2020 (art. 84 comma 3);
- i lavoratori dipendenti, anche in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (art. 84 comma 6).
L’INPS specifica che il beneficio economico non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:
- liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
- collaboratori coordinati e continuativi, per i quali non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.