Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Contributo a fondo perduto - Decreto rilancio

Dal 15 giugno è possibile presentare la richiesta di un contributo a fondo perduto per chi ha ridotto il fatturatoi rispetto all'anno precedente.
Il contributo spetta
  • ai titolari di reddito di impresa, lavoro autonomo e reddito agrario
  • con ricavi non superiori a 5 milioni di euro
  • che hanno ridotto di almeno 1/3 il fatturato e/o i corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli dello stesso mese dell'anno precedente.
Spetta anche in assenza di diminuzione a chi ha iniziato la propria attività nel 2019.

Sono in ogni caso esclusi:
  • coloro che hanno beneficiato delle indennità previste dal decreto legge 18/2020 per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (articolo 27) e per i lavoratori dello spettacolo (articolo 38)
  • i lavoratori dipendenti
  • i professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie.
L’importo del contributo spettante è calcolato sulla base dell'importo di calo di fatturato e con le seguenti percentuali che fanno riferimento ai ricavi dell'anno 2019:
20% ricavi inferiori a E. 400.000;
15% ricavi compresi tra E. 400.000 ed E. 1.000.000;
10% ricavi maggiori di E. 1.000.000.

Indipendentemente dal calcolo è previsto un importo minimo di contributo a fondo perduto spettante e precisamente:
per le persone fisiche E. 1.000;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche E. 2.000.

Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto a mezzo intermediario telematico, compilando l'istanza che dovrà essere presentata a partire dal 15/06/20. Il termine ultimo di presentazione è il 13/08/20.
Se il contributo è maggiore di E. 150.000 dovranno essere elencati gli estremi dei soggetti da
sottoporre alle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 quali soci, familiari convienti maggiorenni, ecc..

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...