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Bonus sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro con regole precise


/ Pamela ALBERTI
7-10 minuti

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854, pubblicato ieri, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui agli artt. 120 e 125 del DL 34/2020, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del medesimo DL. Inoltre, con la circolare n. 20 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.

Il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020 è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di attività d’impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco di cui all’allegato 1 (si veda la tabella in calce). Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario.

L’agevolazione spetta anche a associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.
La circolare definisce anche le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento, suddivise in interventi agevolabili (interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza) e in investimenti agevolabili (es. investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata, quali ad esempio i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo smart working).

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Posto che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, secondo l’Agenzia l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del DL 34/2020. Pertanto, rilevano le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società). Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA.
Sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Quanto al credito d’imposta di cui all’art. 125 del DL 34/2020, la circolare n. 20 fornisce chiarimenti in merito alle spese di sanificazione.
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili e la norma dispone che tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020). Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Per beneficiare dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare apposito modello all’Agenzia delle Entrate (approvato dal provvedimento di ieri) per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili).

La comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (fermo restando che nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020 sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020). La comunicazione per il credito sanificazione va inviata invece dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020
(per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)
Codice
ATECO
    Descrizione
551000
    Alberghi
552010
    Villaggi turistici
552020
    Ostelli della gioventù
552030
    Rifugi di montagna
552040
    Colonie marine e montane
552051
    Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052
    Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000
    Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010
    Gestione di vagoni letto
559020
    Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011
    Ristorazione con somministrazione
561012
    Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020
    Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030
    Gelaterie e pasticcerie
561041
    Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042
    Ristorazione ambulante
561050
    Ristorazione su treni e navi
562100
    Catering per eventi, banqueting
562910
    Mense
562920
    Catering continuativo su base contrattuale
563000
    Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400
    Attività di proiezione cinematografica
791100
    Attività delle agenzie di viaggio
791200
    Attività dei tour operator
799011
    Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019
    Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020
    Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000
    Organizzazione di convegni e fiere
900101
    Attività nel campo della recitazione
900109
    Altre rappresentazioni artistiche
900201
    Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202
    Attività nel campo della regia
900209
    Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400
    Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100
    Attività di biblioteche e archivi
910200
    Attività di musei
910300
    Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400
    Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100
    Parchi di divertimento e parchi tematici
932920
    Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420
    Stabilimenti termali


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