/ Massimo NEGRO
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A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è stato prorogato dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).
Rientrano nella proroga al 31 marzo 2020 anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese:
- per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
In caso di omesso o tardivo invio della comunicazione da parte dell’amministratore di condominio, i singoli condòmini non perdono il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali, in quanto la comunicazione è funzionale alla sola precompilazione delle dichiarazioni, ferme restando le specifiche sanzioni in capo all’amministratore.
Nelle comunicazioni in esame devono però essere inseriti anche i dati relativi agli interventi sulle parti comuni per i quali si è optato per la cessione della relativa detrazione fiscale o per lo sconto sul corrispettivo.
Qualora si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura è invece previsto, in generale, che la comunicazione dell’esercizio dell’opzione debba avvenire entro una certa data, pena l’inefficacia dell’opzione stessa.
In relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici sulle singole unità immobiliari, l’inefficacia della comunicazione tardiva dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo è contenuta nel § 1.2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019 n. 660057, mentre per il c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 e per gli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico di cui alla lettera h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, l’inefficacia della cessione è stabilita dal § 5.3 dello stesso provvedimento.
Con particolare riferimento alla comunicazione relativa allo sconto sul corrispettivo per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, tuttavia, il § 7.1 del suddetto provvedimento del 31 luglio 2019 stabilisce che i dati “sono comunicati con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell’8 giugno 2017, prot. 108572”.
Per effetto del rinvio ai § 4.2 dei provvedimenti nn. 165110/2017 e 108572/2017, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo deve quindi avvenire ad opera dell’amministratore di condominio, con le modalità previste per le comunicazioni di dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, entro il relativo termine (come sopra indicato, entro il 31 marzo 2020 in relazione alla comunicazione relativa al 2019).
Nei provvedimenti nn. 165110/2017 e 108572/2017, invece, sono i relativi § 4.4 (non espressamente richiamati) che stabiliscono che “Il mancato invio della comunicazione di cui al punto 4.2, lett. a), rende inefficace la cessione del credito.”.
In caso di comunicazione all’Agenzia delle Entrate non effettuata entro il termine previsto, il suddetto provvedimento n. 660057/2019 prevede quindi l’inefficacia dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo soltanto in relazione alla comunicazione che deve essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, di cui al relativo § 1, e non anche con riferimento alla comunicazione che deve essere effettuata dall’amministratore di condominio, ai sensi del § 7.1.
In altre parole, se con la tardiva comunicazione dell’amministratore si fosse voluta prevedere l’inefficacia dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo lo si sarebbe potuto precisare nel § 7.1 del provvedimento n. 660057/2019, così come è stato fatto nel successivo § 7.2 riguardante la comunicazione della cessione della detrazione per gli interventi di recupero edilizio per i quali si ottiene un risparmio energetico di cui alla lettera h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR effettuati sulle parti comuni degli edifici.
In conclusione, da una lettura sistematica delle norme, dovrebbe ritenersi che la comunicazione tardiva dell’amministratore di condominio relativa agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni non determini l’inefficacia dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo, in quanto tale conseguenza non è espressamente stabilita dalla norma.
La comunicazione tardiva da parte dell’amministratore di condominio è invece sanzionabile in base alla disciplina sanzionatoria prevista per le comunicazioni di dati relative alla dichiarazione precompilata, contenuta nell’art. 3 comma 5-bis del DLgs. 175/2014.