Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Domicilio digitale da comunicare entro il 1° ottobre per imprese e professionisti


/ Maria Giulia BORSA e Emanuele GRECO
4-6 minuti

Imprese e professionisti sono tenuti a comunicare al Registro Imprese e agli Ordini il proprio “domicilio digitale” entro il 1° ottobre 2020. In caso di mancata indicazione, le imprese incorreranno nella sanzione ex art. 2630 c.c. raddoppiata (o ex art. 2194 c.c. triplicata se imprese individuali) e i professionisti nella sospensione dall’Albo o elenco in cui sono iscritti, previa diffida ad adempiere.

Così prevede l’art. 37 del DL 76/2020 (decreto “Semplificazioni”), con l’obiettivo di completare il percorso di transizione digitale di imprese, professionisti e amministrazione, avviato con il DL 185/2008 e il DL 179/2012.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16 comma 7 del DL 185/2008, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Il medesimo obbligo riguarda anche le imprese costituite in forma societaria (sia quelle già registrate, che quelle di nuova costituzione ex art. 16 commi 6 e 6-bis del DL 185/2008) e quelle individuali (art. 5 commi 1 e 2 del DL 179/2012).

Poiché l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (oggi “domicilio fiscale”) è rimasto largamente inattuato, il legislatore è intervenuto con la disposizione in commento, che introduce, tra le altre, le seguenti novità:
- il riferimento alla posta elettronica certificata, presente nelle norme citate, è sostituito dalla locuzione “domicilio digitale”, col solo fine di coordinare la terminologia a quella del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e alla normativa europea. Il domicilio digitale, infatti, altro non è che un indirizzo di posta elettronica certificata, come definito dall’art. 1 comma 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005;
- le imprese costituite in forma societaria diverse da quelle di nuova costituzione e che non vi hanno già provveduto devono comunicare il domicilio digitale al Registro Imprese nel termine del 1° ottobre 2020; in caso di mancata ottemperanza, sarà applicata una sanzione pari al doppio di quella prevista dall’art. 2603 c.c. (da 103 euro a 1.032 euro) e sarà assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale (nuovo comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008);
- per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non l’hanno già indicato, è previsto l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020; in caso di mancato adempimento, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, trova applicazione il triplo della sanzione di cui all’art. 2194 c.c. (da 10 a 516 euro) e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale (nuovo comma 2 dell’art. 5 del DL 179/2012);
- per il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco a cui è iscritto, è disposto che il collegio o ordine di appartenenza diffidi il professionista ad adempiere entro 30 giorni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’ordine o il collegio commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio (nuovo comma 7-bis del DL 185/2008).

Anche le imprese di nuova costituzione, siano esse individuali o in forma societaria, sono tenute a corredare con l’indicazione del domicilio fiscale la domanda di iscrizione al Registro. In mancanza dell’indicazione, tuttavia, non si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 2603 c.c. e 2194 c.c., ma la domanda è sospesa in attesa dell’integrazione.

Possibili sanzioni anche per i domicili digitali inattivi

In caso di domicilio digitale inattivo, sia per le imprese costituite in forma societaria che per quelle individuali, il Conservatore dell’Ufficio del Registro delle imprese chiede all’impresa di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni. Decorso tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria, con assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...