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Ufficiale la proroga dello split payment sino al 30 giugno 2023


/ Mirco GAZZERA e Simonetta LA GRUTTA
4-6 minuti

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue di ieri (L 242), la decisione n. 1105 del 24 luglio 2020 che autorizza l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) sino al 30 giugno 2023. La predetta decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2020, dunque è stata garantita la continuità giuridica della misura.

Si è finalmente concluso l’iter per la proroga dell’autorizzazione concessa all’Italia con la decisione Ue n. 784/2017, il cui termine finale di applicazione era ormai scaduto il 30 giugno scorso. Con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 158 pubblicato il 3 luglio 2020, era stato reso noto che il Consiglio dell’Ue aveva raggiunto l’accordo politico sulla proposta di decisione presentata dalla Commissione europea (si veda “Confermata dal MEF la proroga dello split payment sino al 30 giugno 2023” del 4 luglio 2020).

A causa delle difficoltà derivanti dalla pandemia di COVID-19, infatti, la procedura per il rinnovo della misura di deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020. Per questo motivo, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha deciso di ricorrere alla c.d. procedura scritta, che si utilizza per motivi di urgenza. In base a tale modalità, ai membri del Consiglio dell’Ue è stato chiesto di indicare per scritto l’eventuale accordo sull’adozione della decisione in esame, entro venerdì 24 luglio 2020 ore 17 di Bruxelles (si veda “L’autorizzazione Ue alla proroga dello split payment sarà retroattiva” del 21 luglio 2020).

Come esposto nel “Considerando” n. 12 della decisione, senza l’applicazione retroattiva della stessa, però, i soggetti passivi che applicano la scissione dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare i loro sistemi di fatturazione da un giorno all’altro. Anche l’Amministrazione finanziaria sarebbe stata tenuta ad adattare i suoi sistemi. Viste queste difficoltà, dunque, è stato ritenuto opportuno garantire la continuità giuridica della misura stabilendo che la decisione si applica con decorrenza dal 1° luglio 2020.
Si ricorda che l’applicazione retroattiva di una misura di deroga è stata considerata ammissibile dalla Corte di Giustizia (causa C-434/17), quando la decisione precisa la data della sua entrata in vigore o la data iniziale di applicazione.

In merito alle ragioni che hanno indotto l’Italia a chiedere la proroga dell’autorizzazione Ue, nella risposta alle interrogazioni parlamentari del 25 giugno 2020 nn. 5-04238 e 5-04239 è stato precisato, fra l’altro, che:
- le analisi ex post effettuate dall’Agenzia delle Entrate hanno dimostrato che il recupero strutturale complessivo di gettito evaso conseguito attraverso il meccanismo dello split payment è di circa 4,6 miliardi di euro;
- l’introduzione del predetto meccanismo ha comportato, inoltre, una riduzione al 5,7% del “tasso di inadempimento fiscale” prima stimato tra il 16,24% e il 33,02%;
- l’obbligo di fatturazione elettronica e il meccanismo dello split payment agiscono su due fenomeni diversi ossia, rispettivamente, l’evasione da omessa dichiarazione e l’evasione da omesso versamento.

Il MEF ha osservato, dunque, che non si è ritenuto opportuno rinunciare al gettito aggiuntivo assicurato dall’elevata efficacia della misura nel contrasto all’evasione, considerato che il costo in termini di minore liquidità per le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione è stato ridotto, prevedendo che le imprese fornitrici di soggetti in split payment abbiano diritto a ricevere in via prioritaria il rimborso dei relativi crediti IVA.

Relazione sui rimborsi IVA entro il 30 settembre 2021

L’Italia sarà tenuta a trasmettere alla Commissione europea, entro il 30 settembre 2021, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure previste dagli artt. 1 e 2 della decisione Ue n. 784/2017 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata per ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

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