/ Anita MAURO
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Con l’art. 121 del DL 34/2020, è stata attuata una vera e propria “generalizzazione transitoria” della possibilità di fruire delle detrazioni “edilizie” mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi incluse banche e intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti di imposta.
Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, infatti, per tutte le detrazioni elencate nel comma 2 del citato art. 121 è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante (per un approfondimento sulle modalità di esercizio dell’opzione si veda lo Speciale Eutekne.info).
Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui al comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, sono quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e riguardano più nello specifico gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 comma 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate“);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 comma 8 del DL 34/2020.
Né l’art. 121 del DL n. 34/2020, né il provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847 attuativo sembrano richiedere una forma particolare per la cessione del credito di imposta.
Ciò premesso ci si chiede se l’eventuale formalizzazione della cessione del credito di imposta mediante scrittura privata determini il sorgere di obblighi di registrazione.
In linea di principio, infatti, le cessioni di crediti fuori campo IVA configurano atti soggetti a obbligo di registrazione in termine fisso, anche se stipulate per scrittura privata non autenticata (la redazione per corrispondenza commerciale rende la registrazione obbligatoria solo in caso d’uso).
Tuttavia, si ritiene che l’art. 5 della Tabella allegata al DPR 131/86 consenta di escludere l’obbligo di registrazione per l’atto scritto con cui sia formalizzata la cessione di credito tra titolare del credito di imposta e cessionario, atteso che tale norma include tra gli “atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” tutti gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute” (si veda “Cessione del credito locazioni senza obbligo di registrazione” del 6 luglio 2020).
In tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate, con la ris. 5 dicembre 2018 n. 84, relativamente alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica, ove si era chiarito che il citato art. 5 della Tabella “intende esonerare dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase”, e precisato, inoltre, che l’esonero da registrazione vale, ex art. 7 del DPR n. 131/86, anche ove la cessione del credito sia redatta per atto pubblico o scrittura autenticata.
Alle medesime conclusioni potrebbe pervenirsi anche per l’imposta di bollo, a norma dell’art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72, che esenta da bollo in modo assoluto “atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...