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Credito d’imposta locazioni anche sui canoni di ottobre, novembre e dicembre

 Credito d’imposta locazioni anche sui canoni di ottobre, novembre e dicembre
/ Pamela ALBERTI e Barbara SESSINI
5-7 minuti

I soggetti che hanno subito limitazioni dal DPCM 24 ottobre 2020, come individuati dall’Allegato 1 del DL “Ristori” potranno usufruire del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche ove abbiano superato, nel periodo d’imposta precedente, il limite di 5 milioni di ricavi.

La novità è contenuta nell’art. 8 del DL 137/2020, entrato in vigore il 29 ottobre. Rinviando all’apposita Scheda di aggiornamento, si ricorda brevemente che l’art. 28 del DL 34/2020 ha previsto, in presenza di determinati requisiti, un credito di imposta:
- pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- pari al 30% (50% per le strutture turistico ricettive a seguito del DL “Agosto”) dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

In linea di principio (atteso che sono previste numerose eccezioni), il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito spettava, originariamente, per marzo, aprile, maggio 2020 (aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Successivamente, l’art. 77 del DL 104/2020 convertito ha previsto, tra il resto, che il credito spetti: anche per il mese di luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale; anche per il mese di giugno 2020 per gli altri; fino al 31 dicembre 2020, per le imprese turistico-ricettive.

Tali ultime modifiche, però, saranno efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato, in ossequio a quanto disposto dall’art. 77 comma 3 del DL 104/2020.
Ora, il DL “ristori” prevede una ulteriore novità, in quanto dispone che per le imprese operanti nei settori indicati nella Tabella Allegato 1 al decreto, il credito d’imposta sui canoni di locazione e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, spetti “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente [...] altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre”.

Il provvedimento non incide direttamente sull’art. 28 del DL 34/2020, ma ne prevede l’estensione, per gli ulteriori 3 mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a favore di determinati soggetti, derogando al limite di 5 milioni di ricavi/compensi.

I soggetti beneficiari della novità sono individuati dai codici ATECO indicati nell’allegato del decreto: si tratta delle attività oggetto di limitazioni ad opera del DPCM 24 ottobre 2020 (a mero titolo esemplificativo, si ricordano: palestre, piscine, teatri, cinema, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, etc.).

L’art. 8 del DL “Ristori” rinvia alle disposizioni recate dall’art. 28 del DL 34/2020 “in quanto compatibili”, pertanto, opereranno tutte le condizioni e le specificazioni contenute nell’art. 28. Così, per poter accedere al credito d’imposta con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, i soggetti indicati dall’Allegato 1, anche se aventi ricavi superiori a 5 milioni, dovranno aver riportato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al periodo d’imposta precedente (salvo che si tratti di soggetti che abbiano iniziato attività a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero di soggetti che avessero sede legale o domicilio fiscale in Comune calamitato al 31 gennaio 2020).

La disposizione introdotta dal DL “Ristori” si applica nei limiti della disciplina del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” (proprio come l’originario art. 28 del DL 34/2020) e non richiede una specifica autorizzazione europea (come, invece, previsto dall’art. 77 comma 3 del DL 104/2020).

Pertanto, mentre, ad esempio, l’estensione al mese di giugno (o luglio 2020), prevista (tra il resto) dall’art. 77 del DL 104/2020, è subordinata all’apposita Autorizzazione europea, la novella introdotta dal DL “ristori” non subisce il medesimo limite di efficacia, ma è comunque soggetta ai limiti previsti nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Si rileva, infine che alcune imprese individuate dall’Allegato del DL “Ristori” potrebbero:
- da un lato, già essere esonerate dal limite di 5 milioni di ricavi in quanto tale limite già non operava per “strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator”;
- dall’altro, potrebbero rientrare tre le “imprese turistico ricettive” che potrebbero applicare il credito “fino al 31.12.2020” e, quindi, anche per i mesi di agosto e settembre (in base al DL Agosto convertito, purché arrivi l’Autorizzazione europea).

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