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«Sconto» del primo acconto IRAP 2020 col metodo storico

/ Luca FORNERO
5-6 minuti

Con la circ. n. 27, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di calcolo della prima rata dell’acconto IRAP 2020 esclusa dall’obbligo di versamento ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020.

Si ricorda che, in base a tale disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Per quanto concerne il secondo punto, la norma specifica che il versamento della prima rata è escluso “nella misura prevista” dall’art. 17 comma 3 del DPR 435/2001 ovvero dall’art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, in misura pari al:
- 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

L’art. 24 del DL 34/2020 prevede poi che “l’importo di tale versamento [il primo acconto 2020 che in realtà non deve essere versato, ndr] è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta”.
In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30 novembre 2020 (per i soggetti “solari”), ovvero entro il 30 aprile 2021, ricorrendone le condizioni, anche la prima rata, pur se non versata.

Ciò posto, un dubbio rilevante, sul quale l’Agenzia, a oggi, non si era ancora pronunciata, attiene al metodo utilizzabile (storico o previsionale) per determinare l’importo escluso dal versamento.
La circ. n. 27/2020 precisa che, in generale, occorre adoperare il metodo storico, sempre che, con quest’ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.

In pratica, ipotizzando che il rigo IR21 (“Totale imposta”) della dichiarazione IRAP 2020 (base di computo dell’acconto “storico”) sia pari a 1.000 euro e che l’imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021 (ammesso che la numerazione rimanga la medesima), sia pari a 1.200 euro, l’importo del primo acconto IRAP 2020 non dovuto, che sarà scomputato dall’imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020, è:
- per un soggetto ISA, pari a 500 euro (vale a dire, il 50% di 1.000);
- per un soggetto estraneo agli ISA, pari a 400 euro (vale a dire, il 40% di 1.000).

Laddove, invece, l’imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021, sia pari a 800 euro, il primo acconto IRAP 2020 escluso dal versamento, da scomputare dall’imposta dovuta a saldo per il 2020, non sarà più di 500 euro, per i soggetti ISA, e di 400 euro, per i soggetti estranei agli ISA, bensì di:
- 400 euro (vale a dire, il 50% di 800), per i soggetti ISA;
- 320 euro (vale a dire, il 40% di 800), per i soggetti estranei agli ISA.

In buona sostanza, l’Agenzia valorizza il contenuto della relazione illustrativa del DL 34/2020, secondo la quale l’esclusione del primo acconto 2020 dal saldo 2020 “opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”.

Una differente impostazione è stata seguita da Assonime (circ. n. 12/2020) e Confindustria (nota di aggiornamento 25 maggio 2020), ad avviso delle quali l’importo del primo acconto 2020 escluso dal versamento e scomputabile dall’imposta dovuta a saldo dovrebbe essere in ogni caso calcolato con il metodo “storico” e, quindi, riprendendo l’esempio sopra formulato, essere sempre pari a 500 euro (per i soggetti ISA) e a 400 euro (per i soggetti estranei agli ISA).
La posizione dell’Agenzia, per quanto in linea con la citata relazione illustrativa, rende, di fatto, il “beneficio determinabile solo a posteriori e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento in esame in quanto solo in questo momento il soggetto passivo IRAP è in grado di determinare l’entità dell’acconto dovuto” (così la circ. Assonime n. 12/2020).

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