/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO
1-2 minuti
Le disposizioni che hanno introdotto il c.d. “bonus facciate” contenute nei commi 219-223 dell’art. 1 della L. 160/2019 non prevedono limitazioni alla fruizione della nuova detrazione fiscale né con riguardo ai soggetti beneficiari, né con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2020, quindi, l’agevolazione, oltre a interessare sia i soggetti IRPEF che IRES, spetta per tutti gli immobili posseduti dalle imprese, “compresi quelli strumentali”.
Stante la formulazione della norma e i citati chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, nella risposta a interpello 2 novembre 2020 n. 517, l’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che l’agevolazione riguarda tutti gli immobili delle imprese, siano essi strumentali, patrimoniali o merce.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...