/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO
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Le disposizioni che hanno introdotto il c.d. “bonus facciate” contenute nei commi 219-223 dell’art. 1 della L. 160/2019 non prevedono limitazioni alla fruizione della nuova detrazione fiscale né con riguardo ai soggetti beneficiari, né con riguardo alla tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.
Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2020, quindi, l’agevolazione, oltre a interessare sia i soggetti IRPEF che IRES, spetta per tutti gli immobili posseduti dalle imprese, “compresi quelli strumentali”.
Stante la formulazione della norma e i citati chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, nella risposta a interpello 2 novembre 2020 n. 517, l’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che l’agevolazione riguarda tutti gli immobili delle imprese, siano essi strumentali, patrimoniali o merce.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...