/ Arianna ZENI
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In generale, entro il 16 dicembre 2020, deve essere versata la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione.
L’imposta municipale deve essere pagata, a titolo esemplificativo, per le seguenti tipologie di immobili:
- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”),le abitazioni concesse in locazione e le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito (anche ove sussistano le condizioni per beneficiare della riduzione della base imponibile ai sensi dell’art. 1 comma 747 della L. 160/2019);
- pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
- altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
- aree fabbricabili, a eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Per effetto di alcune disposizioni normative che si sono susseguite negli ultimi mesi, tuttavia, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono attività sospese a causa del COVID-19.
Abolizione per i proprietari che siano al contempo anche gestori
In particolare, l’esenzione è prevista:
- dall’art. 9-bis del DL 137/2020 (che dovrebbe essere introdotto nel Ddl. di conversione (A.S. 1994) e che contiene le disposizioni recate dall’art. 5 del DL 149/2020, che a sua volta non verrà convertito perché i due decreti dovrebbero confluire in un unico provvedimento), per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone rosse, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 3 del DL 149/2020. L’abolizione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Allegato 2 al DL e i soli proprietari degli immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili;
- dall’art. 9 del DL 137/2020 (DL “Ristori”), per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 elencate nell’Allegato 1 al DL 137/2020. Anche in questo caso, l’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività specificatamente individuate;
- dall’art. 78 del DL 104/2020 (DL “Agosto”).
Quest’ultima norma prevede l’esclusione dal pagamento dell’IMU per gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
La condizione della coincidenza tra proprietario e gestore non è prevista soltanto per gli immobili:
- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
- degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D in uso da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
In ogni caso le disposizioni sopraelencate si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...