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Non integra la forza maggiore la quarantena dello studio professionale


/ Savino GALLO
4-6 minuti

Con la nota n. 360117 del 23 novembre 2020, la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate è giunta ad escludere che la chiusura in caso di quarantena di uno studio professionale integri un’ipotesi di “causa di forza maggiore” oppure di “evento eccezionale e imprevedibile”, circostanze che legittimerebbero la sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari del contribuente/cliente.

Il comunicato risponde alla richiesta operata dall’Istituto nazionale dei Tributaristi (INT), che aveva richiesto l’individuazione di un automatismo fra la “sospensione delle scadenze fiscali e contributive” per i contribuenti assistiti da uno studio professionale di un intermediario fiscale e la sottoposizione del titolare e dei suoi collaboratori alla quarantena.

La Divisione Contribuenti – Settore coordinamento e programmazione Ufficio adempimenti e sanzioni – osserva come le disposizioni emergenziali attuali non contemplino la sospensione delle scadenze fiscali e contributive nell’ipotesi in cui l’autorità sanitaria abbia disposto a carico del personale e del titolare dello studio professionale un provvedimento di restrizione dei movimenti.
Non sembrano ravvisabili le condizioni per applicare quanto previsto dall’art. 9 della L. 212/2000, in forza del quale il Ministro delle Finanze può rimettere in termini, sospendere ovvero differire l’assolvimento per l’adempimento di obblighi tributari a seguito di “cause di forza maggiore” o di “eventi eccezionali o imprevedibili”.

La chiusura di uno studio professionale, “ferme le valutazioni di ordine politico”, non sembra riconducibile dunque a nessuna delle due richiamate circostanze.
La ragione principale risiede nella circostanza che, sebbene assolti tramite un intermediario abilitato, il responsabile degli adempimenti tributari fiscali resta, in ogni caso, il contribuente/cliente, il quale è chiamato a rispondere delle conseguenze anche sanzionatorie in caso di mancato/tardivo assolvimento.

L’esimente della forza maggiore, trasposta dal sistema penale attraverso l’art. 6 comma 5 del DLgs. 472/97, è riservata alla sola ipotesi in cui l’adempimento non sia stato assolto per un impedimento riferibile al contribuente stesso.
A sostegno di tali conclusioni vengono richiamate dalla stessa Agenzia la circolare del Ministero delle Finanze del 10 luglio 1998 n. 180 e la pronuncia della Cassazione 31 ottobre 2019 n. 44515, che aderiscono ad una nozione restrittiva di causa di forza maggiore. In particolare, nel documento di prassi si parla di “forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto”, mentre i giudici penali fanno riferimento all’“assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente” e, con riferimento ai reati omissivi, non alla “semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso”.

Sulla scorta di tali insegnamenti l’Amministrazione finanziaria ritiene che in caso di studio sottoposto a “quarantena” ricorra solamente un’eventuale difficoltà, da valutarsi caso per caso.

La nota scaturisce dalla richiesta dell’Istituto nazionale dei Tributaristi

L’iter argomentativo si sviluppa senza far cenno alla giurisprudenza tributaria formatasi in materia.
Sul punto, riveste particolare importanza la Cassazione n. 8175 del 22 marzo 2019, la quale ritiene integrata un’ipotesi di forza maggiore in presenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, ed un elemento soggettivo, rappresentato dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando tutte le misure appropriate senza incorrere in eccessivi sacrifici (richiamate Corte di Giustizia, causa C-314/06, punto 24, nonché causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, punto 25).

Rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte di Giustizia, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, nonché causa C-208/01, Parras Medina, punto 19).

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