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Secondo acconto prorogato anche senza calo del fatturato


/ Luca FORNERO
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L’art. 6 del DL “Ristori-bis” estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta, disposta dell’art. 98 del DL 104/2020.

In base a tale disposizione, è stata differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.

Ciò posto, la possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l’uno soggettivo e l’altro “oggettivo”, legato all’andamento dell’attività.
Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Il differimento interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

Stando ai chiarimenti resi in occasione di precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo, dovrebbero, invece, essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Relativamente al requisito “oggettivo”, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il DL “Ristori-bis” interviene proprio su questo punto, eliminando, in capo alle due seguenti categorie di soggetti, la necessità di tale requisito per beneficiare della proroga.

Nella prima categoria, rientrano i soggetti ISA che, nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’art. 1 comma 1 del DL “Ristori-bis” e nell’Allegato 2 al medesimo DL;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona rossa, allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta).

Invece, la seconda categoria di soggetti ISA è rappresentata dagli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020. Si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona arancione, allo stato attuale Puglia e Sicilia.

Non si fa, in ogni caso, luogo al rimborso di quanto già versato.

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