/ Luca FORNERO
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L’art. 6 del DL “Ristori-bis” estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta, disposta dell’art. 98 del DL 104/2020.
In base a tale disposizione, è stata differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).
Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.
Ciò posto, la possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l’uno soggettivo e l’altro “oggettivo”, legato all’andamento dell’attività.
Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Il differimento interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Stando ai chiarimenti resi in occasione di precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo, dovrebbero, invece, essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).
Relativamente al requisito “oggettivo”, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il DL “Ristori-bis” interviene proprio su questo punto, eliminando, in capo alle due seguenti categorie di soggetti, la necessità di tale requisito per beneficiare della proroga.
Nella prima categoria, rientrano i soggetti ISA che, nel contempo:
- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’art. 1 comma 1 del DL “Ristori-bis” e nell’Allegato 2 al medesimo DL;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona rossa, allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta).
Invece, la seconda categoria di soggetti ISA è rappresentata dagli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020. Si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona arancione, allo stato attuale Puglia e Sicilia.
Non si fa, in ogni caso, luogo al rimborso di quanto già versato.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...