Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Toscana e Campania ammesse alla sospensione dei contributi


/ REDAZIONE
5-6 minuti

Sono ricompresi nella sospensione dei contributi previdenziali dovuti nel mese di novembre 2020, quindi di competenza ottobre 2020, di cui all’art. 11 comma 2 del DL 149/2020 (DL “Ristori-bis”), anche i datori di lavoro aventi unità produttive od operative nelle Regioni Toscana e Campania.

Questa è la novità principale che emerge dal messaggio INPS n. 4361 pubblicato ieri, attraverso cui l’Istituto previdenziale, dopo le circ. nn. 128 e 129, interviene nuovamente in materia di sospensione dei contributi disposta dal DL “Ristori” e dal DL “Ristori-bis”, modificando gli ambiti territoriali rientranti nell’agevolazione in argomento.

Si ricorda che l’art. 11 comma 1 del DL 149/2020 prevede che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del DL 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al decreto (esclusi i premi INAIL).

Il successivo comma 2 prevede altresì la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti nel mese di novembre 2020, anche in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del decreto.

A pochi giorni dalla scadenza del 16 novembre, l’INPS ha emanato la circ. n. 129, sostituendo la precedente circ. n. 128, fornendo le istruzioni di dettaglio e operative per la fruizione dell’agevolazione.
Tuttavia, come specificato espressamente nella circ. n. 129, l’Istituto, nel definire gli ambiti territoriali, ha preso come riferimento le ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, sottolineando che l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. “zone gialle, arancione e rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva.

La posizione assunta dall’INPS ha determinato l’esclusione dalla sospensione di cui all’art. 11 comma 2 del DL 149/2020 dei datori di lavoro privati aventi unità produttive od operative nelle Regioni Toscana e Campania, il cui passaggio alla zona rossa è stato formalizzato con l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 (con decorrenza dal 15 novembre 2020).

Premesso ciò e tenuto conto che la citata ordinanza è stata firmata in data antecedente al 16 novembre 2020 (termine ultimo per il versamento dei contributi di competenza ottobre 2020), l’INPS inserisce nella sospensione in trattazione anche le Regioni Toscana e Campania.

Pertanto, alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro che abbiano unità produttive od operative ubicate nelle Regioni Toscana e Campania e che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020, verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”. Per tali soggetti troveranno applicazione le istruzioni operative dettate con la circ. 129/2020 (paragrafo 3).

Inoltre, tali datori di lavoro, nell’ipotesi in cui abbiano già provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo di competenza ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.

Infine, l’Istituto afferma che, scaduto il termine del 16 novembre 2020, l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome rispetto alle c.d. “zone gialle, arancioni e rosse” non avrà effetti riguardo all’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circ. n. 129/2020, relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali di competenza del mese di ottobre 2020.

Se nel corso del mese di novembre 2020 dovessero essere inserite nuove Regioni o Province autonome nelle c.d. “zone rosse”, a seguito di nuove ordinanze del Ministro della Salute, i datori di lavoro interessati potranno comunque beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre 2020 relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...