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Esenzioni dalla seconda rata IMU 2020 per i gestori delle attività sospese


/ Arianna ZENI
5-7 minuti

L’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, è stabilita:
- dall’art. 5 del DL 149/2020 (decreto “Ristori-bis”);
- dall’art. 9 del DL 137/2020 (decreto “Ristori”);
- dall’art. 78 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”).

L’art. 8 del DL 30 novembre 2020 n. 157 (decreto “Ristori-quater”), inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle sopraelencate norme si applichino a tutti i soggetti passivi dell’IMU (e non solo ai proprietari, così come individuati dall’art. 1 comma 743 della L. 160/2019), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

In particolare, l’art. 5 del DL 149/2020 (DL “Ristori-bis”) stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone rosse, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 3 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto (l’Allegato è stato integrato con la seguente attività di “47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori” da parte del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”).

Affinché spetti l’esenzione i soggetti passivi dell’IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate. Dalla lettura della norma, tuttavia, non è chiaro se l’esenzione spetti anche nei casi in cui i Comuni siano stati zona rossa soltanto per un periodo limitato di tempo.

Ai sensi dell’art. 9 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (“decreto Ristori”), invece, non è dovuta la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’abolizione, tuttavia, riguarda i soli possessori di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività specificatamente individuate. Nello specifico, l’esenzione (per la seconda rata dell’IMU 2020) compete per gli immobili nei quali i soggetti passivi dell’IMU esercitano le attività elencate nell’Allegato 1 al DL 137/2020.

L’agevolazione prevista dagli artt. 5 del DL 149/2020 e 9 del DL 137/2020 si va ad aggiungere alle esenzioni dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 introdotte dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito.
Quest’ultima norma ha stabilito l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 per la maggior parte degli immobili contemplati dal DL 137/2020, sempre a condizione che i relativi possessori siano anche gestori delle attività ivi esercitate, con la differenza che rileva non tanto il codice dell’attività esercitata quanto la classificazione catastale.

Ai sensi dell’art. 78 del DL 104/2020 sono infatti esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Anche con riguardo agli immobili esentati dal pagamento della seconda rata 2020, tuttavia, potrebbe essere dovuta una parte dell’imposta relativa al primo semestre 2020 “a conguaglio” rispetto a quanto già versato entro il 16 giugno 2020 (ciò potrebbe accadere nei casi in cui le aliquote approvate per l’anno 2020 siano superiori a quelle deliberate per il 2019 ed utilizzate per la determinazione della prima rata IMU 2020).

In taluni casi, potrebbe essere possibile versare l’eventuale conguaglio entro il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, secondo quanto emerge dal testo della legge di conversione del DL 125/2020, approvata dalla Camera il 25 novembre 2020 ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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