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Per l’esenzione IMU è sufficiente essere stati zona rossa


/ Arianna ZENI
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Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 è sufficiente che gli immobili siano ubicati nel territorio di una “zona rossa”, indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa. Il chiarimento è stato fornito dal Dipartimento delle Finanze nelle FAQ datate 4 dicembre 2020.

L’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, è stabilita:
- dall’art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto “Agosto”);
- dall’art. 9 del DL 137/2020 (c.d. decreto “Ristori”);
- dall’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. decreto “Ristori-bis”).
L’art. 8 del DL 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”), inoltre, stabilisce che le esenzioni previste dalle suddette norme si applicano a tutti i soggetti passivi dell’IMU (così come individuati dall’art. 1 comma 743 della L. 160/2019, e non solo ai proprietari), che siano anche gestori delle attività economiche a tal fine individuate.

In particolare, l’art. 5 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”) stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle c.d. “zone rosse”, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19, individuate con apposite ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto (l’Allegato è stato integrato con l’attività di “47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori”, a opera del DL 154/2020, c.d. “Ristori-ter”).
Affinché spetti l’esenzione, i soggetti passivi dell’IMU devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

I soggetti passivi dell’IMU devono anche essere gestori delle attività

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze nella FAQ n. 2 del 4 dicembre 2020, per l’esonero dalla seconda rata dell’IMU in scadenza il 16 dicembre 2020 è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del DPCM 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.

Nella relazione tecnica al DL 149/2020, peraltro, al momento dell’emanazione dello stesso erano stati considerati i territori delle seguenti Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, che facevano parte della fascia rossa.
Successivamente con l’art. 1 del DL 154/2020 (“Ristori-ter”) è stato disposto il rifinanziamento delle misure di sostegno per le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell’IMU per i territori delle ulteriori Regioni che nel frattempo sono diventate zona rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.
Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020, quindi, è sufficiente che gli immobili siano ubicati nei territori delle sopracitate Regioni (oltre che della Provincia Autonoma di Bolzano) che sono state “zone rosse”.

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