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Anche nel periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, cioè quello disciplinato nel dettaglio dal DL 18 dicembre 2020 n. 172, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Lo conferma una delle FAQ pubblicate sul sito del Governo, specifiche per le nuove regole introdotte per il periodo natalizio. È tuttavia necessario portare con sé l’autocertificazione.
L’art. 1 del DL 172/2020 prevede infatti che:
- nei giorni festivi e prefestivi si applichino le misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applichino le misure di cui all’art. 2 dello stesso DPCM.
L’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, per quanto riguarda le attività produttive e lavorative, prevede:
- la possibilità di effettuare spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con l’eccezione della vendita dei generi alimentari e di prima necessità;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda le attività lavorative, anche l’art. 2 del DPR 3 dicembre 2020 prevede una analoga sospensione delle attività dei servizi di ristorazione e ribadisce le possibilità di spostamento per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Infine, entrambi gli articoli ribadiscono che le misure previste dalle altre norme del DPCM, se non contrastano con le misure più rigorose, possono essere applicate anche alle zone “rosse” e “arancioni”, e dunque, al periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Nel dettaglio, l’art. 1 comma 10 lettera nn) prevede, per le attività professionali, la raccomandazione che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Una delle FAQ stilate per il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, per quanto riguarda le “comprovate esigenze lavorative” dei lavoratori autonomi, è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.
In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
La circolare del Ministero dell’Interno di ieri, inoltre, sottolinea che sia le limitazioni alla mobilità previste per i territori in area arancione, sia quelle stabilite per i territori in area rossa non si riflettono sull’esercizio di attività non espressamente oggetto di restrizioni.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...