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Strada in salita per la comunicazione del superbonus


/ Arianna ZENI
5-7 minuti

La comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, introdotta dal provv. 8 agosto 2020 n. 283847 e modificata dal provv. 12 ottobre 2020 n. 326047, sta creando non pochi problemi agli intermediari.
Innanzitutto, poiché la comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica, occorre capire quale software utilizzare.

Nel cassetto fiscale di ogni contribuente, al menu “Servizi per” e sottomenu “Comunicare”, c’è la voce “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
Attraverso tale funzione è possibile comunicare esclusivamente le opzioni per le detrazioni nelle quali l’intestatario del cassetto fiscale sia anche il beneficiario della detrazione stessa oppure sia il suo tutore o erede. Diversamente, se si vuole effettuare la comunicazione in qualità di intermediario, occorre scaricare e installare l’apposito software denominato “Software di compilazione – Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” dal seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/sw-compilaz-comunicazione-interventi-edilizi-superbonus2
In tal modo si potrà predisporre il file che, attraverso il “Desktop Telematico” dell’intermediario verrà controllato, validato ed inviato.

Il programma di compilazione è strutturato con lo stesso schema del modello cartaceo con alcune avvertenze “informatiche”.
Innanzitutto il programma prevede l’indicazione di una sola tipologia di intervento per cui, ad esempio, nel caso di un condominio di dieci unità ove si acceda al superbonus per un intervento trainante relativo alle parti comuni e si sostituiscano anche gli infissi in tutte le unità (intervento trainato), occorrerà presentare 11 comunicazioni di cui una per le parti comuni con tutti i condòmini come beneficiari e le altre dieci per la sostituzione dei serramenti indicando come beneficiari i singoli condòmini.

In secondo luogo, per le comunicazioni “superbonus” con interventi trainanti antisismici, il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato è una stringa di 19 numeri così composta: 2 caratteri: codice ISTAT regione – 6 caratteri: codice ISTAT comune – 4 caratteri: anno – 3 caratteri: foglio catastale – 4 caratteri: particella catastale.

In sede di compilazione del quadro B (Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento) occorre indicare tutte le unità immobiliari, comprese le pertinenze, che, nel caso di interventi condominiali, rilevano ai fini della verifica del limite di spesa indicando, per ciascuna di esse, un numero identificativo univoco dell’immobile.
Analogamente, in sede di compilazione del quadro C (Soggetti Beneficiari) occorre indicare tutti i soggetti, anch’essi individuati con un numero identificativo univoco, e abbinarli agli immobili, con l’ulteriore avvertenza che, a ogni immobile, occorre abbinare un soggetto beneficiario con un numero identificativo diverso anche se il codice fiscale è lo stesso (si veda il caso del proprietario di più unità immobiliari).

La particolarità del software, non supportata dal disposto normativo, è quella di obbligare, per ogni unità comprese le pertinenze, l’indicazione della spesa sostenuta e della conseguente quota di credito. Ciò può essere fonte di problemi nel caso in cui le tabelle di ripartizione millesimale non prevedano, per gli interventi realizzati, l’attribuzione di quote di spese alle pertinenze stesse (si pensi al caso frequente di un corpo di autorimesse ubicato nel cortile condominiale).

In tali casi occorrerà pertanto, prima della compilazione della comunicazione, predisporre una tabella di ripartizione delle spese che comprenda anche tutte le pertinenze che rientrano nella detrazione e riconciliarla con l’ammontare delle spese sostenute. Al riguardo si evidenzia che il programma permette di superare per la singola unità, coerentemente con il disposto normativo e i chiarimenti di prassi, la soglia di spesa massima purché l’importo complessivo di tutte le spese sostenute non superi il massimale del condominio.

Infine nel quadro D occorre indicare per ogni identificativo riferito al soggetto beneficiario (che potrebbe essere anche un solo soggetto con più identificativi) il codice fiscale del soggetto cessionario o del fornitore che applica lo sconto sul corrispettivo.

La peculiarità del software di richiedere l’indicazione separata, per ogni unità immobiliare, di uno o più soggetti beneficiari univocamente individuati e, analogamente uno o più cessionari, unitamente alla segnalata circostanza che ogni comunicazione deve riguardare soltanto una tipologia di intervento, espande in maniera esponenziale il numero di comunicazioni e di righe da compilare complicando anche le verifiche da effettuare, obbligando i condomìni di grandi dimensioni che eseguono un ampio mix di interventi trainati e trainanti a porre in essere una quantità di adempimenti rilevantissima.

Infine occorre tenere presente che il credito ceduto/scontato sarà visibile nel cassetto fiscale del cessionario/fornitore al menu “Servizi per” e sottomenu “Comunicare”, voce “Piattaforma cessione crediti” entro il giorno 10 del mese successivo a quello di avvenuta cessione.

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