/ Alice BOANO
4-5 minuti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un nuovo decreto legge che inasprisce le misure per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
L’intervento normativo si è reso necessario, secondo il comunicato stampa diffuso ieri dal Governo, “in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio”.
Dunque, da lunedì prossimo fino al giorno successivo al lunedì dell’Angelo, si applicheranno:
- nei territori in zona gialla, le misure attualmente previste per la zona arancione;
- le misure attualmente previste per la zona rossa nelle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona.
Il decreto legge prevede, inoltre, la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal DL 19/2020, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.
Fatte salve le ulteriori misure che potrebbero essere prese a livello locale, si segnala che con le ordinanze del Ministro della Salute di ieri, non ancora pubblicate, da lunedì dovrebbero passare in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. A parte la Sardegna, che dovrebbe restare in zona bianca, e la Basilicata, per la quale è in corso una verifica dei dati, tutte le altre Regioni saranno arancioni (alcune delle quali “d’ufficio” in virtù delle nuove norme).
Tornando al decreto approvato ieri, dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le 5 e le 22, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Per quanto riguarda i giorni più direttamente interessati dalle festività pasquali, il 3, il 4 e il 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca (attualmente l’unica è la Sardegna), si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, restando all’interno della stessa Regione.
Misure per i genitori lavoratori fino al 30 giugno
Il decreto legge prevede, infine, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...