/ Enrico ZANETTI
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Il superbonus del 110% è applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale. Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 198 pubblicata ieri, 22 marzo 2021 (si veda anche “Interventi su immobili a uso promiscuo con accesso al superbonus” del 10 dicembre 2020).
Nel silenzio dell’art. 119 del DL 34/2020 (e in assenza di accenni sul punto da parte della circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24) era dubbio il trattamento, ai fini del superbonus al 110% degli immobili utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale e per abitazione (si veda “Superbonus per immobili promiscui con applicabilità e convenienza dubbie” del 29 agosto 2020).
Con la risposta a interpello 9 dicembre 2020 n. 570 prima e la risposta a interpello 22 marzo 2021 n. 198 dopo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il superbonus del 110% è applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale.
Lo specifico caso oggetto della risposta n. 570/2020 concerne l’applicabilità del superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica su un edificio unifamiliare utilizzato dal possessore promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio in forma professionale dell’attività di bed and breakfast per il tramite di una società in nome collettivo di cui il possessore dell’immobile è socio.
Quello della risposta n. 198/2021 riguarda un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente, categoria catastale A/2, nel quale il proprietario (persona fisica) vive e nel quale utilizza un locale come studio professionale.
L’Agenzia rimarca quindi che gli immobili delle persone fisiche adibiti ad uso promiscuo (strumentali per l’arte o la professione, oppure che costituiscono beni relativi all’impresa), ai sensi della lett. b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, non sono esclusi tout court dalla detrazione 110%.
Analogamente alla detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis comma 5 del TUIR), qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute.
Tale principio si applica “automaticamente” anche qualora sull’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionale siano realizzati interventi antisismici di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).
Nel caso in cui il proprietario dell’immobile nel quale vengono effettuati gli interventi sia anche un professionista (nel caso di specie un ingegnere) regolarmente iscritto al relativo Albo professionale può sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori.
Per la redazione degli APE di cui all’art. 6 del DLgs. 192/2005, invece, devono trovare applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 3 del DPR 75/2013 (secondo l’ENEA, risposta 25 gennaio 2021 n. 2.A, “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013”).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...