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Versamenti sospesi di novembre e dicembre 2020 da effettuare entro il 16 marzo


/ Daniele SILVESTRO
5-7 minuti

Entro martedì 16 marzo 2021 occorre effettuare i versamenti che erano stati sospesi nei mesi di novembre e dicembre 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF;
- all’IVA, compreso l’acconto che scadeva il 28 dicembre (in quanto il 27 era festivo).
In alternativa al pagamento in un’unica soluzione entro il prossimo 16 marzo, il versamento delle somme sospese può essere rateizzato fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro la suddetta scadenza e le altre tre al 16 aprile, 17 maggio (il 16 è festivo) e 16 giugno. In ogni caso, non si applicano sanzioni e interessi.

Si tratta delle sospensioni dei versamenti che erano state previste con l’art. 7 del DL 9 novembre 2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”) e l’art. 2 del DL 30 novembre 2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”), disposizioni poi “confluite”, rispettivamente, negli artt. 13-ter e 13-quater del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. “Ristori”), per effetto dell’accorpamento dei decreti “Ristori” operato in sede di conversione nella L. 18 dicembre 2020 n. 176.
Il versamento entro il 16 marzo 2021, con eventuale rateizzazione in un massimo di quattro rate mensili, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali sospesi nei mesi di novembre e dicembre 2020 (si veda “Riprendono i versamenti dei contributi sospesi di novembre e dicembre 2020” del 3 marzo 2021).

La scadenza del 16 marzo 2021 non riguarda invece il versamento degli acconti (es. IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE e IVAFE) che scadevano il 30 novembre 2020 e che sono stati sospesi dall’art. 98 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), dall’art. 6 del DL 149/2020 (“Ristori-bis”) e dall’art. 1 del DL 157/2020 (“Ristori-quater”), per i quali l’appuntamento alla cassa, secondo quanto previsto dal suddetto art. 98 e dagli artt. 9-quinquies e 13-quinquies del DL 137/2020 convertito (in cui sono confluite le suddette disposizioni dei DL “Ristori”), è stabilito entro il 30 aprile 2021, con eventuale rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire da tale data nei casi previsti, sempre senza sanzioni e interessi.

I requisiti soggettivi e oggettivi che consentivano di accedere alla sospensione dei suddetti versamenti di ritenute, addizionali IRPEF e IVA erano però differenti a seconda che si trattasse dei versamenti scadenti a novembre o dicembre 2020, in considerazione dell’evoluzione della “seconda ondata” della pandemia.

In prima battuta, potevano beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti sia di novembre che di dicembre i soggetti che esercitavano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (es. palestre, piscine, discoteche, spettacoli, mostre, sale giochi, sale scommesse, centri benessere e termali, ecc.), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

La sospensione di novembre riguardava anche i soggetti che:
- esercitavano le attività dei servizi di ristorazione e avevano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle allora zone “arancioni” (Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche) e “rosse” (Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Campania, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano);
- operavano nei settori economici di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020, ovvero esercitavano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, nelle suddette zone “rosse”.

Platea più ampia per la sospensione di dicembre

La sospensione di dicembre riguardava invece anche i soggetti che:
- esercitavano attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- esercitavano le attività dei servizi di ristorazione e avevano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia (zone “arancioni”) o nelle Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, Abruzzo e nella Provincia autonoma di Bolzano (zone “rosse”), come individuate alla data del 26 novembre 2020;
- operavano nei settori economici di cui ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020, ovvero esercitavano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, nelle suddette zone “rosse”;
- hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

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