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Sull’asseverazione sismabonus tardiva interpretazione rigida da correggere


/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
5-7 minuti

Le opportune misure allo studio della Funzione pubblica, per semplificare le procedure burocratiche connesse agli accertamenti di conformità e di stato legittimo degli immobili, nell’ottica di una più agile fruizione della grande opportunità data dalle detrazioni “edilizie” trainate, in particolare, dal superbonus al 110%, devono essere l’occasione per sistemare una volta per tutte anche una questione meramente procedurale, specificamente afferente gli interventi di miglioramento sismico, che sta continuando a creare notevoli difficoltà alla concreta fruizione del sismabonus, ivi compreso quando in versione superbonus, sulle spese sostenute per interventi, ma anche sulle spese sostenute per acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e ricostruiti con riduzione di classe sismica (c.d. “sismabonus acquisti”; cfr. interrogazione parlamentare 31 marzo 2021 n. 5-05631).

Il problema procedurale attiene al momento di presentazione dell’asseverazione con la quale il progettista dell’intervento strutturale attesta l’idoneità degli interventi a determinare il miglioramento di una (due o più) classe di rischio sismico dell’edificio.

La prassi dell’Agenzia si è sempre contraddistinta per una particolare rigidità con riguardo alle conseguenze di una presentazione tardiva dell’asseverazione, equiparandola in tutto e per tutto alla mancata presentazione, senza peraltro contemplare possibilità di “ravvedimento operoso” una volta che la tardività si sia “consumata” (per tutte, circ. n. 19/2020). La predetta tardività, per l’Agenzia, preclude quindi in modo definitivo e irrimediabile la possibilità di beneficiare del sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, con le percentuali di detrazione al 70% o 80% ex comma 1-quater, oppure al 75% o 85% ex comma 1-quinquies, o ancora al 75%, 85% o 110% ex comma 1-septies (“sismabonus acquisti”).

Ammesso e non concesso che tale impostazione possa essere condivisa in tutta la sua rigidità formalistica, a livello normativo, l’art. 3 comma 3 del DM 58/2017:
- nella versione previgente, ante modifiche a cura dell’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 9 gennaio 2020 n. 24, faceva coincidere il termine di presentazione dell’asseverazione con il momento di presentazione della richiesta di permesso di costruire allo sportello unico edilizio del Comune territorialmente competente;
- nella versione attualmente vigente, post modifiche a cura dell’art. 1 comma 1 lett. b) del DM 9 gennaio 2020 n. 24, amplia il termine “utile” di presentazione dell’asseverazione sino alla data di inizio dei lavori (dovrebbe intendersi per tale quella indicata nell’apposita comunicazione di inizio lavori presentata).
La modifica voluta dal regolatore non è casuale, ma figlia di una presa di consapevolezza di come, nella generalità dei casi, è fisiologico che la presentazione del progetto strutturale o comunque della correlata asseverazione avvenga non al momento della richiesta del permesso di costruire, ma in una fase successiva, purché antecedente all’avvio dei lavori.

Questo intervento del legislatore, la cui finalità era appunto quella di dissipare i dubbi operativi e i correlati rischi fiscali, quanto meno in termini di contenzioso, che si erano creati a fronte della rigida interpretazione dell’Amministrazione finanziaria precedentemente ricordata, risulta però frustrato, sul piano pratico, dalla recente risposta a interpello 24 febbraio 2021 n. 127, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha preso atto della sopravvenuta modifica normativa, ma ha anche affermato che essa vale soltanto con riguardo ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020 (data di entrata in vigore del DM 9 gennaio 2020 n. 24), con la conseguenza che per le segnalazioni certificate di inizio attività o le richieste di permesso di costruire presentate fino al 15 gennaio 2020 allo sportello unico edilizio del Comune, l’eventuale mancata allegazione “contestuale” dell’asseverazione continuerebbe a comportare la tardività della medesima (con tutte le conseguenze che da tale tardività discendono sul piano agevolativo fiscale), ivi compreso il caso in cui venga presentata prima dell’inizio dei lavori (si veda “Asseverazione per il sismabonus entro l’inizio dei lavori, ma non per il pregresso” del 27 febbraio 2021).

È del tutto evidente che, nell’ambito delle meritevoli iniziative di semplificazione normativa che il Governo sta studiando per rendere fruibili in concreto (e non solo sulla carta) le agevolazioni fiscali che sono state recentemente potenziate con il superbonus, sarebbe non meno meritoria un’iniziativa di semplificazione “interpretativa”, mediante un’azione di moral suasion che riporti l’Amministrazione finanziaria sui binari che hanno ispirato la modifica dell’art. 3 comma 3 del DM 58/2017. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate ritenga di non poter procedere sul piano interpretativo, è evidente la necessità di intervenire allora con una interpretazione sul piano normativo. Sono numerose le operazioni per le quali l’applicazione del sismabonus, del sismabonus acquisti e delle detrazioni medesime in versione superbonus sono oggi bloccate da un’incertezza interpretativa che verte su un fatto squisitamente procedurale.

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