/ Pamela ALBERTI
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La mancata indicazione nel modello REDDITI 2021 dei contributi a fondo perduto percepiti non comporta l’applicazione di sanzioni sotto il profilo fiscale, ma potrebbe determinare l’illegittimità della fruizione del contributo. In tal senso si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze nella risposta al question time n. 5-06180 in Commissione finanze alla Camera, in merito alla semplificazione degli adempimenti relativi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.
Posto che tali aiuti sono esenti da tassazione per espressa previsione normativa e che l’Agenzia sarebbe già in possesso delle informazioni a esse relative, è stato chiesto se, in caso di errori del contribuente, è previsto un azzeramento o una riduzione delle sanzioni, ovvero un’automatica integrazione dei dati mancanti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai quadri RF, RG e RE, il MEF afferma che l’indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi, come nel quadro RF tramite apposite variazioni in diminuzione. A ben vedere, tale considerazione riguarda però soltanto il quadro RF, posto che nei quadri RG, RE, LM non sussiste tale problematica e il dato sui contributi ricevuti viene comunque richiesto.
Nel quadro RU vanno poi indicate le misure agevolative concesse sotto forma di credito d’imposta, contraddistinte da appositi codici, indicando informazioni che non sono a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate (es. importi maturati in base alle regole previste dalle specifiche norme istitutive o valori delle eccedenze che il contribuente intende riportare negli anni successivi).
Quanto al prospetto aiuti di Stato, contenuto nel quadro RS, il Ministero evidenzia che anche in tal caso le informazioni richieste – necessarie all’iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) – non sono tutte nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in virtù della qualificazione dei contributi quali aiuti di Stato fiscali automatici ex art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115, “nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazione degli aiuti di Stato, che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell’Agenzia, ossia la dimensione e la forma giuridica dell’impresa, il settore dell’aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto (le norme comunitarie fanno rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna)”.
Tra l’altro, il MEF precisa che i software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia, in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito, prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto aiuti di Stato, “riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni di cui l’Agenzia non è a conoscenza”.
Nella risposta viene quindi affermato che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Pertanto, nessuna sanzione viene prevista in caso di mancata indicazione nel modello REDDITI 2021 dei contributi percepiti.
Tuttavia, il MEF, ribadendo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del quadro RS, afferma che “l’inadempimento degli obblighi di registrazione (...) determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale” sulla base dell’art. 17 comma 2 del DM 31 maggio 2017 n. 115.
Fermo restando che tale affermazione, come più volte ribadito, non si ritiene condivisibile (si veda “L’aiuto di stato non può ritenersi perso se non si compila il prospetto” del 18 febbraio 2021), stando alla ricostruzione del MEF, in caso di mancata compilazione del prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS i contributi potrebbero quindi essere recuperati.
Si ricorda che nel caso di errori nella compilazione del prospetto, l’Agenzia ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con indicazione dell’importo corretto, applicando la sanzione in misura fissa (cfr. ris. n. 26/2021).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...