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Nessuna nuova domanda all’INPS per chi ha già beneficiato dell’indennità COVID-19


/ REDAZIONE
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Con il messaggio n. 2309, l’INPS ha fornito un quadro generale delle agevolazioni previste dal DL 73/2021 (DL ”Sostegni-bis”) in materia di indennità COVID-19 e di NASpI, rinviando ad un successivi atti per le istruzioni operative, per il termine di presentazione delle istanze e per il rilascio delle procedure.

Con riguardo alle indennità COVID-19, l’art. 42 comma 1 del DL 73/2021 riconosce un importo una tantum di 1.600 euro nei confronti dei soggetti già beneficiari dell’indennità ex art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”).
Si tratta, nello specifico, di lavoratori: stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dello spettacolo.

Tali soggetti non devono presentare alcuna domanda, poiché l’indennità sarà erogata dall’Istituto con le stesse modalità già indicate dai beneficiari delle indennità ex DL “Sostegni”.

Invece, i commi 2, 3, 5 e 6 del citato art. 42 riconoscono un’indennità onnicomprensiva di 1.600 euro anche ai soggetti sopraindicati ma che non hanno beneficiato delle indennità introdotte dal DL “Sostegni”.
L’art. 69 del DL 73/2021 prevede, inoltre, due nuove indennità una tantum nella misura di:
- 800 euro, per gli operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate lavorative nel 2020 e non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (escluso il contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità);
- 950 euro, per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 250/58.

Le indennità descritte non concorrono alla formazione del reddito e non sono tra loro cumulabili. Con particolare riferimento agli OTD, l’INPS ricorda l’impossibilità di cumulare l’indennità di 800 euro con le indennità ex art. 10 del DL 41/2021 ed ex art. 42 del DL 73/2021. È possibile, comunque, cumulare le indennità in argomento con l’assegno ordinario di invalidità. Sul regime di cumulabilità saranno fornite ulteriori precisazioni con apposita circolare.

In merito al secondo punto del messaggio in commento, l’INPS evidenzia che l’art. 38 del DL 73/2021 ha sospeso, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3% della NASpI (di cui all’art. 4 comma 3 del DLgs. 22/2015) per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 (che rimangono confermate nell’importo in pagamento alla data del 26 maggio 2021) e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021.

Dal 1° gennaio 2022 la riduzione troverà nuovamente piena applicazione e l’importo – per le prestazioni ancora in essere e che hanno fruito della sospensione – sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Per fruire della misura non sarà necessaria la presentazione di apposita istanza.

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