/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Con la circ. n. 85 pubblicata ieri, l’INPS torna a pronunciarsi sul differimento della prima rata dei contributi dovuti sul minimale dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, sottolineando che il versamento effettuato entro il 20 agosto 2021 non comporta l’applicazione di sanzioni civili o interessi.
Si ricorda che l’Istituto previdenziale, ottenuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, aveva “anticipato”, pochi giorni prima della scadenza fissata al 17 maggio 2021, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi dovuti per il 2021 dagli artigiani e commercianti (messaggio INPS n. 1911/2021), non specificando, tuttavia, l’eventuale applicazione di interessi o sanzioni.
Successivamente, tale misura è stata “ufficializzata” dall’art. 47 del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”), il quale prevede, oltre al citato differimento, che il pagamento effettuato entro il 20 agosto 2021 non comporta alcuna maggiorazione.
Pertanto, adeguandosi al dettato normativo, con la circ. n. 85/2021 l’INPS ha sottolineato che il soggetto che versa entro il 20 agosto 2021 la prima rata non subirà sanzioni o interessi.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...