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Superbonus anche se già si beneficia di un’altra agevolazione

È riconosciuta la possibilità, ad esempio, nel caso di un intervento di sostituzione di una caldaia oggetto, in precedenza, dell’ecobonus

In occasione dell’edizione speciale di Telefisco 2021 del 23 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020, fornendo utili chiarimenti su alcune fattispecie di dubbia soluzione e confermando alcune delle posizioni già note, riscontrabili nei documenti di prassi relativi alla citata agevolazione.

Tra le varie precisazioni rese dall’Amministrazione finanziaria è stato, in primo luogo, ribadito come nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi al superbonus del 110% siano effettuati su immobili residenziali utilizzati promiscuamente per l’esercizio della professione, occorrerà ridurre la predetta detrazione del 50%.

Ad avviso dell’Agenzia tale riduzione troverà applicazione, non solo per le spese sostenute dal professionista, ma anche con riferimento a quelle eventualmente effettuate dal coniuge (in qualità di comproprietario), ciò in quanto si tratterebbe in ogni caso di interventi posti in essere su di un immobile residenziale adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (vi è, dunque, una prevalenza del requisito oggettivo).

Nell’ambito delle risposte fornite, l’Agenzia ha, inoltre, ammesso la possibilità di fruire del superbonus del 110% anche nell’ipotesi in cui il contribuente – per la medesima tipologia di intervento – stia già beneficiando di un’altra agevolazione, per la quale risultano ancora presenti delle quote da detrarre. Così, ad esempio, è stata riconosciuta la possibilità di beneficiare del superbonus del 110% nel caso di un intervento di sostituzione di una caldaia oggetto, in precedenza, dell’ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) o, ancora, nell’ipotesi di sostituzione di infissi già oggetto di ecobonus (art. 14 del DL 63/2013), con altri più performanti (a tal fine resterà comunque fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto delle agevolazioni).

Nel corso dell’evento è stato, altresì, precisato che nelle ipotesi in cui il proprietario di un immobile non disponga dei requisiti previsti dalla normativa per poter beneficiare del superbonus del 110%, per lo stesso risulterà possibile apportare – prima dell’inizio dei lavori – le modifiche necessarie al fine di poter superare tali limitazioni. A tal proposito l’Amministrazione finanziaria ha poi ribadito come in caso di interventi che comportino l’accorpamento o il frazionamento di unità abitative, per l’individuazione del limite di spesa, sia necessario considerare le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi per i quali si intende beneficiare del superbonus del 110% e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Superbonus nelle more del perfezionamento del contratto con il GSE

Infine, l’Agenzia si è occupata degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, per i quali l’accesso al superbonus del 110% risulta – tra l’altro – subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito (cfr. art. 119 comma 7 del DL 34/2020). In proposito l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto possibile fruire del citato superbonus del 110% anche nelle more del perfezionamento del contratto con il GSE a condizione, tuttavia, che il contribuente risulti in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza presentata al GSE.

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