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Avvisi bonari sospesi dal 1° agosto al 4 settembre


/ Alfio CISSELLO4-4 minutes
La sospensione feriale dei termini, da qualche anno, vale anche per gli avvisi bonari, ed è un po’ più lunga della sospensione feriale dei termini processuali.

Ai sensi dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016, sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004.
Considerato che la sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto, quella dei bonari dura quattro giorni in più.
Si tratta delle somme da pagare a seguito di avviso bonario scaturente da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione oppure da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata.

Il pagamento nei termini è molto importante, siccome, se avviene nei trenta giorni, consente di fruire della definizione delle somme con riduzione delle sanzioni, rispettivamente, a un terzo o a due terzi (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97), evitando la formazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

La sospensione dei bonari, che opera come detto dal 1° agosto al 4 settembre, funziona in modo analogo alla sospensione feriale. Così, se l’avviso bonario è ricevuto dal contribuente il 18 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 21 settembre 2021 (si considerano infatti i 13 giorni dal 19 al 31 luglio e i 17 giorni dal 5 al 21 settembre).

Ove il termine iniziasse a decorrere durante il periodo di sospensione, comincerebbe a decorrere dal 5 settembre 2021.
Ad esempio, se l’avviso bonario è recapitato dal 1° agosto al 4 settembre, il termine slitta automaticamente al 4 settembre, cominciando a decorrere dal 5 settembre.

In realtà, in questa fattispecie non esiste una espressa disposizione, presente ad esempio nell’art. 1 della L. 742/69 per i termini processuali (“Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”). Ciò dovrebbe tuttavia essere un principio generale.
Nell’anno 2021, il 5 settembre cade di domenica, per cui ci si potrebbe interrogare sull’eventuale slittamento al lunedì 6 settembre della fine della proroga.

Richiamando quanto detto in giurisprudenza in tema di sospensione feriale dei termini, ciò nella maggioranza delle ipotesi sembra non operare, siccome il 5 settembre va considerato come qualsiasi giorno festivo interno ad un termine (Cass. 30 marzo 2005 n. 6679). Lo slittamento dovrebbe operare solo quando il 5 settembre fosse l’ultimo giorno utile per l’adempimento.

Funzionamento analogo alla sospensione feriale

In tema di sospensioni, ricordiamo anche:
- l’art. 37 comma 11-bis primo periodo del DL 223/2006, secondo cui “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione” (con l’eccezione dei bonari e di altre disposizioni specifiche, ogni pagamento, ad esempio derivante da accertamento con adesione, che va eseguito con modello F24, è soggetto alla proroga menzionata);
- l’art. 37 comma 11-bis secondo periodo del DL 223/2006, che prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.

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