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Domande per l’esonero contributivo autonomi e professionisti dal 25 agosto


/ Daniele SILVESTRO
5-6 minuti

Le domande di accesso all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – e reso operativo con il DM 17 maggio 2021 – per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell’INPS, possono essere presentate a partire dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione.
Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2909 pubblicato ieri.

Come già anticipato con il messaggio INPS n. 2761 dello scorso 29 luglio 2021 e confermato con la circ. n. 124 del 6 agosto 2021, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre 2021. Il termine iniziale, previsto per il 31 luglio 2021 dall’art. 2 comma 5 del DM 17 maggio 2021, è stato differito per effetto della tardiva pubblicazione, sul sito del Ministero del Lavoro, del decreto attuativo della misura (avvenuta solo alcuni giorni prima del termine di presentazione della domanda per i lavoratori iscritti all’INPS).

L’Istituto sottolinea nuovamente l’importanza dell’art. 1 comma 6 del DM 17 maggio 2021, il quale stabilisce che l’esonero in trattazione può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Di conseguenza, come precisato con la circ. n. 124/2021, da un lato l’INPS consentirà la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’Istituto e dall’altro lo stesso potenziale beneficiario dell’agevolazione contributiva sarà tenuto a dichiarare nella domanda di non aver presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa (cfr. anche l’art. 2 comma 5 lett. c) del DM 17 maggio 2021).

Sotto il profilo soggettivo, la domanda può essere presentata, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, dagli iscritti: alle Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR; alla Gestione separata come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione e assunti per l’emergenza COVID-19.

Operativamente, per la presentazione della domanda devono essere utilizzati i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari, accedendo allo specifico Cassetto previdenziale presente all’interno del sito internet dell’INPS. Nel dettaglio, sarà necessario seguire i seguenti percorsi:
- per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti, “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli”, “Comunicazione bidirezionale”;
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata, “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Come accennato in premessa, i modelli, distinti secondo la Gestione INPS di riferimento, saranno resi disponibili dall’Istituto entro la data del 25 agosto 2021. All’interno del modello il soggetto interessato a richiedere il beneficio contributivo dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, il possesso dei requisiti di accesso individuati dall’art. 1 commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 e dal successivo DM 17 maggio 2021 (calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019, reddito da lavoro o derivante dall’attività non superiore a 50.000 euro nel 2019, regolarità contributiva, assenza di un rapporto di lavoro subordinato ad eccezione di quello intermittente con diritto all’indennità di disponibilità e assenza di pensione diretta).

Inoltre, nella domanda, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’Istituto previdenziale, con il messaggio in commento, chiarisce anche un importante aspetto operativo, riguardante i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In particolare, il lavoratore in questione che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, sarà tenuto a presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.

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