/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Il nuovo comma 5-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 33-bis comma 1 lett. b) del DL 77/2021 (c.d. decreto “Semplificazioni”) stabilisce:
- da un lato, che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
- dall’altro lato, che nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Dette disposizioni sembrerebbero riguardare soltanto la detrazione del 110% in quanto previste unicamente nella disciplina del superbonus. Sul punto, tuttavia, si attendono conferme ufficiali.
L’agevolazione fiscale, quindi, non verrebbe inficiata dalle “violazioni meramente formali”, ma decadrebbe nel caso di violazioni rilevanti riscontrate nel corso di controlli da parte delle autorità competenti limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
La disposizione secondo cui “la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”, tuttavia, non è di agevole comprensione.
Nell’ambito di interventi complessi che consentono di beneficiare del superbonus, infatti, nel caso di violazioni relative agli interventi “trainanti” che incidono sull’ammontare della detrazione, l’agevolazione decadrebbe limitatamente a detto intervento, ma secondo l’interpretazione letterale della norma potrebbe continuare a spettare per gli interventi “trainati”.
Tale interpretazione, tuttavia, sembrerebbe in contrasto con la disciplina recata dall’art. 119 commi 2, 3, 4, 4-bis, 5 e 8 del DL 34/2020 che ammette al superbonus gli interventi “trainati” a condizione che siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”.
Difficoltoso interpretare le nuove norme
Ai sensi del comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, inoltre, con riguardo agli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, di cui ai commi 1 e 2, possono beneficiare del superbonus al 110% solo se, oltre a rispettare, ciascuno, i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013, assicurano, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi “fotovoltaici” di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (unifamiliare o composto da più unità) o dell’unità immobiliare indipendente e autonoma “equiparata” a edificio unifamiliare.
Nel caso si decada dal diritto alla detrazione “limitatamente al singolo intervento” per il quale è stata riscontrata una violazione “rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi”, inoltre, il superbonus del 110% potrebbe non competere in toto ove l’esecuzione di quel singolo intervento fosse determinante per raggiungere l’obiettivo di riduzione della classe energetica dell’edificio come previsto dal comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Sulla portata delle nuove disposizioni contenute nel nuovo comma 5-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 si auspicano al più presto chiarimenti.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...