/ Salvatore SANNA
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Un condomino attento, nel cui condominio pre-pandemia erano stati chiesti preventivi per il rifacimento della facciata e che adesso è chiamato a deliberare gli stessi lavori con pagamento “sconto in fattura 90%” a cifre sensibilmente superiori a quelle delle precedenti offerte, potrebbe chiedere al proprio commercialista conferma che un domani, in ipotesi, l’Agenzia delle Entrate non potrà recuperargli una quota della detrazione che lui, condomino, ha “ceduto” all’impresa che effettua i lavori, appunto sotto forma di sconto sul corrispettivo dovutogli.
La facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, del c.d. “sconto in fattura”, con cui il fornitore incassa parte del corrispettivo sotto forma di credito d’imposta (ulteriormente cedibile ad altri soggetti), è stata introdotta dall’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”).
La circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2, § 3, afferma che “per la detrazione del bonus facciate 90% non è stabilito né un limite massimo di detrazione né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione pertanto spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico”. Aggiungeva poi l’Agenzia (ma in una circolare emanata prima del c.d. decreto “Rilancio” e dell’introduzione della facoltà di “sconto in fattura”): “Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti”.
Per rispondere alla domanda dello scrupoloso cliente, occorre quindi interrogarsi sulla motivazione e giustificazione del corrispettivo di oggi, quando appunto esso è sensibilmente superiore a quello delle offerte ricevute per lo stesso lavoro prima del periodo pandemico.
I fattori che possono aver determinato il maggior corrispettivo oggi richiesto sono molteplici e alcuni sono specifici dell’evoluzione del settore edile negli ultimi mesi.
Innanzitutto recentemente, per ragioni di filiera produttiva fattasi trovare impreparata a un forte aumento della domanda dalla Cina, i prezzi di molti componenti utilizzati in edilizia hanno subito aumenti esponenziali.
In un’economia di mercato, in generale, un forte aumento della domanda a catena tende a determinare un sensibile aumento dei prezzi: l’introduzione del superbonus e l’imminente scadenza del bonus facciate ha originato un sensibile aumento di “domanda edile”, tant’è che l’ANCE ha recentemente stimato che per il 2022 manchino 265.000 addetti nel settore costruzioni.
La domanda di ponteggi negli ultimi mesi è risultata così elevata da rendere introvabili i ponteggi stessi, facendo salire a dismisura i costi per il loro noleggio per chi è riuscito a reperirli sul mercato.
Anche la domanda di lavori edili “minori” (ristrutturazioni degli appartamenti) è aumentata sensibilmente: la pandemia, vivendo tutti più in casa, ha invogliato molte persone a effettuare lavori, a riorganizzare gli appartamenti per creare “spazi office” per il telelavoro o anche solo per vivere in un’abitazione più confortevole.
Determinante per i maggiori incrementi di corrispettivo è stata però anche la modalità di pagamento c.d. “sconto in fattura” introdotto dal decreto “Rilancio”.
È evidente a chiunque che il corrispettivo per un pagamento “cash” è ben inferiore rispetto al corrispettivo con pagamento “sconto in fattura”, in quanto, in tale ultimo caso, l’impresa sostiene oneri finanziari per cedere il corrispettivo (non incassato cash) previamente trasformato in credito d’imposta o “incassandolo” in 10 anni (compensando futuri versamenti dovuti all’Erario).
Non bisogna però dimenticare che lo “sconto in fattura” è una misura congiunturale di potenziamento delle detrazioni edilizie in periodo pandemico: il legislatore, anziché concedere a pioggia contributi a fondo perduto, ha ritenuto nel decreto “Rilancio” preferibile incentivare un settore congiunturalmente trainante quale è da sempre quello edile, anche in termini occupazionali. In una tale ottica il legislatore era consapevole che ciò avrebbe determinato un aumento sensibile dei pezzi richiesti dalle imprese edili, ma ha lo stesso operato in tal senso vuoi perché compensato in parte dal maggior gettito per le imposte pagate dalle imprese sui maggiori corrispettivi, vuoi appunto come (intelligente) misura congiunturale alternativa all’erogazione di contributi a fondo perduto.
Tale lettura appare confermata dal fatto che, quando il legislatore ha voluto inserire riferimenti ai prezziari, tetti massimi di spesa e di detrazione, lo ha fatto come nel caso del superbonus.
Il condomino-cliente può quindi essere rassicurato.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...