/ Arianna ZENI
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Nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di una società immobiliare, la detrazione del 110% non spetta al possessore (inquilino) persona fisica. Questa è la conclusione cui giunge la DRE della Toscana nella risposta a interpello 16 aprile 2021 n. 911-846/2021.
È certamente pacifico che i soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (come, ad esempio, le imprese individuali e le società) possono ritrovarsi a essere soggetti beneficiari del superbonus al 110% esclusivamente se e in quanto condòmini, per la quota parte a loro carico delle spese sostenute per l’effettuazione da parte del condominio di interventi su parti comuni dell’edificio.
Con riguardo agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, invece, i soggetti titolari di reddito d’impresa (sia IRPEF che IRES, società di persone o società di capitali) e i lavoratori autonomi esercenti arte o professione non possono fruire della detrazione al 110% (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 1.2, 22 dicembre 2020 n. 30, § 2.1.3 e risposta a interpello DRE Piemonte 23 aprile 2021 n. 901-754/2021).
La DRE Toscana, tuttavia, va oltre e afferma che nemmeno il locatario persona fisica può beneficiare del superbonus 110% se l’immobile è di proprietà di un’impresa.
Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 119 comma 9 del DL 34/2020, per poter beneficiare del superbonus, gli interventi devono essere effettuati (tra gli altri):
- dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cfr. art. 119 comma 9 lett. a) del DL 34/2020);
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (cfr. art. 119 comma 9 lett. b) del DL 34/2020), salvo quanto previsto al comma 10 (il quale – limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 119 commi 1-3 del DL 34/2020 – consente di usufruire del beneficio con riferimento a un massimo di due unità immobiliari).
Ne consegue che l’agevolazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività d’impresa o arti o professioni, qualora le spese sostenute abbiano a oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito privatistico del soggetto e dunque diversi:
- da quelli strumentali alle predette attività d’impresa o arti e professioni,
- dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività,
- dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Ai fini della detrazione, inoltre, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, i soggetti beneficiari devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (tra gli altri, circ. Agenzia Entrate 8 agosto 2020 n. 24 e 22 dicembre 2020 n. 30, § 2.1.3).
Si tratta di beni relativi all’impresa
Ciò premesso, la conclusione cui giunge la DRE Toscana non è affatto scontata.
Secondo il documento in argomento, infatti, la detrazione del 110% non spetterebbe al possessore (inquilino) persona fisica in quanto “benché il contratto di locazione configurerebbe in capo all’istante un valido titolo di detenzione degli immobili di proprietà della società, tuttavia le unità immobiliari interessate dagli interventi non sono appartenenti all’ambito privatistico, in quanto si tratta di beni relativi all’impresa”.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...