Per il fornitore che applica lo sconto e cede il credito di imposta, il provento finanziario si rileva come ricavo di vendita
Mediante l’opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il fornitore accetta di anticipare finanziariamente, al proprio committente, il beneficio rappresentato dalla detrazione “edilizia” di cui il committente avrebbe altrimenti titolo a fruire solo in dichiarazione dei redditi, a scomputo della propria IRPEF o IRES lorda, per quote costanti lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni.
Nella generalità dei casi, il fornitore provvede poi alla cessione, a favore di banche e società finanziarie, del credito di imposta di cui è divenuto titolare, a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura al proprio committente.
La cessione di quel credito di imposta avviene per un valore scontato rispetto al suo valore nominale, perché il soggetto cessionario potrà a sua volta utilizzare il credito di imposta, che “monetizza” al fornitore, per quote costanti lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni.
Sulla base delle attuali condizioni di mercato, lo sconto finanziario applicato sulle cessioni di crediti di imposta con orizzonte temporale di utilizzo a 5 anni si aggira in un intorno del 6-9% (superbonus e sismabonus), mentre quello applicato sulle cessioni di crediti di imposta con orizzonte temporale di utilizzo a 10 anni si aggira in un intorno del 17-20%.
Se il fornitore, che applica lo sconto sul corrispettivo e poi cede il credito di imposta, non addebita al committente gli oneri connessi all’operazione di anticipazione finanziaria, ne resta inciso a titolo definitivo.
Questo onere di cui rimane inciso si manifesta in bilancio non già come onere finanziario “a sé stante”, ma direttamente sotto forma di minor ricavo delle vendite e delle prestazioni da imputare alla voce A.1 del Conto economico, perché:
- in sede di rilevazione del credito di imposta corrispondente allo sconto sul corrispettivo applicato, lo iscrive al suo valore di mercato, anziché al suo valore nominale, con conseguente rilevazione in contropartita di un minor ricavo delle vendite e delle prestazioni (così il documento OIC agosto 2021, § 13 e 20.b);
- in sede di cessione del credito di imposta alla banca, avendo già rilevato il credito per il suo valore di mercato, lo realizza esattamente per il suo valore (salvo eventuali differenziali negativi o positivi dovuti a una cessione a condizioni peggiori o migliori di quelle di mercato).
Se, invece, il fornitore, che applica lo sconto sul corrispettivo e poi cede il credito di imposta, addebita al committente gli oneri connessi all’operazione di anticipazione finanziaria, ne resta indenne.
In tale caso, pare corretto ritenere che questo provento da riaddebito si debba manifestare in bilancio non già come provento finanziario “a sé stante”, ma direttamente sotto forma di maggior ricavo delle vendite e delle prestazioni da imputare alla voce A.1 del Conto economico.
In pratica, con il riaddebito al committente degli oneri finanziari della complessiva operazione di anticipazione finanziaria, il fornitore non consegue dei proventi finanziari, bensì “ripristina” al valore nominale dello sconto applicato i corrispondenti ricavi delle vendite e delle prestazioni da imputare alla voce A.1 del Conto economico.
Quanto precede è per altro coerente con la finalità stessa del riaddebito degli oneri finanziari, che è quella di rendere dal punto di vista sostanziale “trasparente” il fornitore rispetto alla complessiva operazione di anticipazione finanziaria.
Per quanto riguarda invece il committente, ove sia anch’esso un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, gli eventuali oneri finanziari addebitati dal fornitore sono da considerarsi interessi passivi di competenza dell’esercizio in cui ha luogo la cessione di beni o la prestazione di servizi cui sono correlati.