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Imprese «a cavallo» d’anno con più tempo per finire i lavori per il bonus facciate


/ Alfio CISSELLO
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Con riguardo al c.d. “bonus facciate” l’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce testualmente che “Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, si tratta dunque delle spese documentate sostenute negli anni solari 2020 e 2021; per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, si tratta invece delle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e in quello in corso al 31 dicembre 2021 (circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2020 n. 2, § 3 secondo cui “per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020”).
Sempre secondo la citata circ. n. 2/2020, ai fini dell’imputazione delle spese occorre fare riferimento “per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti”.

Così come per tutte le altre detrazioni “edilizie”, quindi, anche per il c.d. “bonus facciate” il momento di sostenimento delle spese va individuato avendo riguardo al principio di competenza, invece che a quello di cassa.
Ciò che rileva non è il momento di avvio, né quello in cui avviene il pagamento della spesa, bensì quello in cui le spese si considerano sostenute ai fini della determinazione del reddito di impresa, in base ai principi stabiliti dall’art. 109 del TUIR.

Vale il principio di competenza

Ai sensi dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dalla data di pagamento:
- le spese per l’acquisizione di beni immobili si considerano sostenute alla data della stipula dell’atto o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà;
- le spese per l’acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Ciò premesso, le spese sostenute per interventi su immobili, agevolati ai fini delle detrazioni “edilizie”, realizzati mediante appalto di servizi a terzi, si considerano sostenute “per competenza” alla data di ultimazione dei lavori o, nel caso in cui sia prevista la liquidazione del corrispettivo in base a stati avanzamento lavori, all’atto della maturazione dei corrispettivi relativi a ciascun stato avanzamento lavori.

Così, ad esempio, per poter affermare che le spese riguardanti gli interventi di rifacimento delle facciate sono state sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il soggetto titolare di reddito d’impresa con periodo d’imposta “a cavallo” d’anno dal 1° settembre al 31 agosto dovrà terminare i lavori entro il 31 agosto 2022.

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