/ Marco GALLEA
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A distanza di mesi dall’integrale sostituzione del comma 13-bis e dall’introduzione ex novo dei commi 13-quater e 13-quinquies nell’art. 119 del DL 34/2020, a cura degli artt. 33 comma 1 lett. c) e 33-bis comma 1 lett. d) del DL 77/2021 (decreto “Semplificazioni”), convertito dalla L. 108/2021, persistono evidenti difficoltà in molti operatori tecnici nel convincersi che, per quanto concerne la spettanza del superbonus, è del tutto irrilevante la presenza di eventuali difformità edilizie, sanabili o insanabili, sulle unità immobiliari e/o sulle parti comuni degli edifici oggetto degli interventi.
Inutile dire che questa difficoltà di convincimento gioca un eccezionale ruolo di freno nella pur crescente attivazione di cantieri per l’esecuzione di lavori che possono beneficiare del superbonus 110%.
Eppure le norme, una volta tanto, sono chiare.
Restano fuori dalla deregulation soltanto gli interventi che vengono attuati mediante demolizione e ricostruzione (al di fuori di questa specifica ipotesi, la deregulation comprende anche i lavori che riguardano le parti strutturali o i prospetti degli edifici), così come restano fuori soltanto quegli edifici che non hanno “mere” difformità, ma sono in toto abusivi, perché non è possibile attestarne sulla “CILA superbonus” né gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento (o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione), né che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Per il resto, nell’istante in cui gli interventi non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio e di quest’ultimo è possibile attestare nella “CILA superbonus” che è stato costruito prima del 1° settembre 1967, oppure è possibile attestarne gli estremi del titolo che ne ha consentito l’originaria costruzione o l’originaria regolarizzazione, il tema difformità edilizie, sanabili o insanabili, è del tutto irrilevante ai fini del superbonus 110%. Questo perché il professionista che presenta la “CILA superbonus” per l’avvio dei lavori agevolati con il superbonus non è chiamato ad attestare lo stato legittimo dell’immobile (ma, appunto, quando è stato costruito e, se post 1° settembre 1969, il relativo titolo originario di costruzione o regolarizzazione) e perché, anche qualora emergesse in seguito che l’immobile oggetto degli interventi prevedeva delle difformità (sanabili o insanabili), questa circostanza non può in alcun modo determinare la decadenza (e il conseguente obbligo di restituzione, più sanzioni e interessi) dell’agevolazione al 110% fruita sulle relative spese per l’effettuazione degli interventi agevolati.
La lett. d) del comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 è chiarissima nello stabilire che la decadenza dei benefici fiscali (ossia del superbonus al 110%) ex art. 49 del DPR 380/2021, potrà aversi “esclusivamente nei seguenti casi”:
- mancata presentazione della CILA;
- realizzo di interventi difformi rispetto a quelli oggetto della CILA appositamente presentata;
- assenza, nella CILA, dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo di costruzione dell’immobile, oppure degli estremi del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure del fatto che la costruzione dell’immobile è stata completata ante 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni di cui al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia delle attestazioni che devono essere rese da tecnici abilitati, sui requisiti degli interventi di efficienza energetica e degli interventi di miglioramento sismico, nonché sulla congruità dei relativi costi, per poter beneficiare del superbonus al 110% sulle spese.
Ovviamente, ferma restando la “blindatura” del superbonus, l’eventuale presenza di difformità sull’immobile mantiene intatte tutte le (altre) conseguenze che possono determinarsi ove tali difformità venissero rilevate dai competenti uffici preposti al controllo.
Sono però due binari separati che il legislatore ha volutamente disgiunto, per dare modo agli amministratori di condominio, ai possessori di unità immobiliari e ai loro professionisti di non perdere il “tratto” della finestra agevolata superbonus, in attesa di perfezionare con gli uffici la sanatoria delle eventuali difformità riscontrate sulle unità immobiliari e/o sulle parti comuni, dando al contempo la garanzia che, anche laddove il perfezionamento di questa sanatoria non si compisse, comunque il beneficio al 110% non può essere toccato.
Anzi, da questo punto di vista il superbonus è la più sicura delle detrazioni “edilizie”, visto che le altre non beneficiano di questa straordinaria deregulation derogatoria.
Sarebbe assai opportuno che questo messaggio arrivasse con adeguata forza e chiarezza ai destinatari, perché il passaggio di certi treni può essere magari prorogato per un po’, ma non per sempre.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...