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Proroghe di superbonus e detrazioni edilizie con alcuni nodi da sciogliere


/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
5-7 minuti

Abbiamo già dato conto del quadro delle proroghe delle detrazioni “edilizie” e delle relative opzioni che emergerebbe dall’art. 8 del disegno di legge di bilancio per il 2022, approvato giovedì sera in Consiglio dei Ministri (si veda “Superbonus 110% prorogato per condomini” del 29 ottobre 2021).

Il quadro complessivo che emerge dalla bozza circolata denota una buona propensione del Governo a fornire al settore edilizio una prospettiva di medio termine e non soltanto di brevissima scadenza, fermo restando che su alcuni punti c’è evidentemente ancora molto da lavorare, sia in sede di affinamento tecnico dei testi, sia per sciogliere alcuni nodi politici di fondo.

Tolto il bonus facciate, per il quale vi è solo una proroga di corto respiro (2022) e con il freno a mano tirato (la detrazione, dopo il 2021, scende dal 90% al 60%), la generalità delle altre detrazioni edilizie viene prorogata per tre anni, ossia sino al 31 dicembre 2024: detrazione IRPEF in versione rafforzata al 50%, ecobonus 50-65-70-75%, sismabonus (anche acquisti) 50-70-75-80-85%, ecosismabonus 80-85%, persino il bonus verde e il bonus mobili (seppure, quest’ultimo, con una riduzione a 5.000 euro del tetto massimo di spesa agevolata).

Per tutte queste detrazioni, tuttavia, il problema è rappresentato dal fatto che l’attuale scelta del Governo va nel senso di escluderle, a partire dalle spese sostenute nel 2022, dall’ambito di applicazione delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, riportandole dunque a una concreta fruibilità limitata allo scomputo per quote costanti in 5 o 10 anni in dichiarazione dei redditi, se e nella misura in cui il beneficiario ha un’imposta lorda capiente da cui scomputarle.

È una scelta estrema, così come estrema era stata la scelta, vigente per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di consentire per queste detrazioni l’esercizio delle opzioni senza nemmeno prevedere l’obbligo di un visto di conformità preventivo che supplisse almeno in parte alla oggettiva impossibilità di adeguati controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Proprio questo passare da un eccesso all’altro, fa ben sperare in ordine al fatto che il punto di caduta possa essere la ragionevole conferma delle opzioni post 2021 anche per queste detrazioni, con la comprensibile estensione dell’obbligo del visto di conformità sulle relative “Comunicazioni d’opzione”, attualmente richiesto solo per le “opzioni superbonus” (si veda “Visto di conformità da estendere a tutti i bonus edilizi trasformati in crediti” dell’11 ottobre 2021).

Relativamente al superbonus 110%, le luci e le ombre sono opposte rispetto a quelle delle altre detrazioni “edilizie”; nel senso che non ci sono spine sul versante della possibilità di esercitare le opzioni per sconto/cessione, ma non sono tutte rose e fiori sul versante dell’orizzonte della proroga.

In particolare, così come è scritto il testo, restano fuori dalla “proroga condomini”, oltre l’attuale termine del 30 giugno 2022, non soltanto le odiate (chissà poi perché) ville unifamiliari, ma anche gli interventi “trainati” nelle unità immobiliari di condomini che effettuano interventi “trainanti” sulle parti comuni, nonché gli acquisti di unità immobiliari site in edifici che sono stati oggetto di integrale demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus acquisti”).

L’esclusione dalla proroga del superbonus degli interventi “trainati”, nelle unità immobiliari di condomini che effettuano interventi “trainanti” sulle parti comuni, è un evidente non senso che, in quanto tale, sarebbe clamoroso non venisse corretto.

Per quanto riguarda invece gli “acquisti di unità immobiliari antisismiche”, l’esclusione dalla proroga del superbonus sembra non tenere in debito conto il fatto che, per gli edifici composti da più unità abitative, la riduzione del rischio sismico degli edifici mediante loro demolizione e ricostruzione passa essenzialmente per operazioni “non condominiali”, bensì attuate da una impresa che compra l’intero edifico, lo mette in sicurezza e successivamente lo rivende.

È vero che la (per ora) mancata inclusione di queste operazioni tra quelle prorogate con superbonus non le lascia completamente scoperte, stante la proroga a tutto il 2024 del “normale” sismabonus acquisti 75-85%, ma va ricordato che (sempre per ora), fuori dal superbonus, non viene prevista alcuna proroga della possibilità di esercitate le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Nel complesso, dunque, una buona intelaiatura di proroga sulla quale però, nelle prossime settimane, Governo e Parlamento, con l’aiuto anche delle categorie economiche e sociali interessate, dovranno necessariamente apportare alcuni affinamenti, a cominciare, auspicabilmente, da quelli in questa sede segnalati, ossia la ricalibratura dell’ambito di applicazione della proroga delle opzioni e l’inclusione nella “proroga condomini” del superbonus anche degli interventi “trainati” effettuati dai singoli condòmini persone fisiche e degli “acquisti di case antisismiche”.

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