Tra i beneficiari anche gli iscritti alla Gestione separata
Il DL 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d. decreto “fiscale”), in vigore da ieri, 22 ottobre, all’art. 9 ha reintrodotto il congedo COVID-19 per i genitori lavoratori, i quali hanno quindi di nuovo la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Si ricorda a tal proposito che in ordine temporale il congedo era stato da ultimo previsto dall’art. 2 del DL 30/2021, conv. L. 61/2021, per il periodo dal 13 marzo al 30 giugno di quest’anno alle condizioni stabilite al comma 2 della medesima disposizione.
Tornando al congedo di cui al DL 146/2021, il figlio per cui se ne fruisce deve essere convivente e minore di 14 anni, limite di età che però non vale in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104; in tal caso la norma prevede la fruibilità della misura per la durata dell’infezione o della quarantena del figlio, ovvero quando sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale che siano stati chiusi.
I soggetti beneficiari sono i genitori lavoratori dipendenti così come i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Nella bozza circolata nei giorni precedenti alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto erano stati ricompresi anche i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari; tali soggetti, però, non sono stati riportati nel testo definitivo del provvedimento.
L’indennità riconosciuta in luogo della retribuzione è sempre pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del DLgs. 151/2001 a eccezione del comma 2 (i periodi sono coperti da contribuzione figurativa). Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, sarà pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, mentre per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS sarà commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di convertire a domanda nel congedo in questione, con diritto alla relativa indennità, gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, durante i seguenti periodi: sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio o delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura; durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o della quarantena del figlio.
Ritorna infine anche il diritto di astensione per i lavoratori genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni (comma 4 dell’art. 9), diritto esercitabile da parte di uno dei genitori, alternativamente all’altro, al ricorrere delle condizioni di cui sopra che danno diritto al congedo parentale speciale in commento. In tale ipotesi non spetta la corresponsione della retribuzione o il pagamento di indennità né il riconoscimento della contribuzione figurativa, ma i lavoratori avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non potranno essere licenziati.
Congedo fruibile in modo alternato tra i genitori
Il congedo in parola è fruibile in forma giornaliera oppure oraria fino, come anticipato, alla fine di quest’anno, in modo alternato tra i genitori, tanto che il comma 5 della norma dispone che per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo o si astiene dal lavoro in virtù del citato comma 4 (se i figli hanno tra i 14 e i 16 anni), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo a meno che abbia anche altri figli, sempre minori di 14 anni, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di tali misure.