Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 157/2021, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Il decreto introduce modifiche alla disciplina del superbonus 110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. 11 novembre 2021 n. 157 riguardante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Il decreto entra in vigore dal 12 novembre 2021.
L’art. 1 del provvedimento è rubricato "Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi". In particolare, si prevedono delle modifiche al superbonus 110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.
L’art. 1 estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus al 110%.
L’art. 2, rubricato "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi", prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
La norma dispone che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o su sconti in fattura , la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Inoltre, con l’art. 3 il D.L. n. 157/2021 disciplina, razionalizza e potenzia l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del decreto Rilancio.