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Proroga delle opzioni per tutti i bonus edilizi, ma più controlli preventivi


/ Arianna ZENI
5-7 minuti

Proroga delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito estesa a tutte le detrazioni edilizie e contestuale ampliamento dell’obbligo di visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni, non soltanto di quelle superbonus.

Questo in sintesi il quadro che emerge dall’ultima bozza di disegno di legge di bilancio che dovrebbe essere bollinata e inviata alle Camere entro la fine di questa settimana, nonché dallo schema di decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, avente come oggetto specifico l’introduzione di una serie di meccanismi di controllo preventivo sulle opzioni di sconto e cessione.

Da un lato, dunque, si allargano le maglie, estendendo le proroghe delle opzioni anche alle detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus 110%; dall’altro viceversa si restringono, estendendo l’obbligo di visto di conformità anche per le opzioni diverse dal superbonus 110% (e, nel caso del superbonus, prevedendolo anche se il beneficio viene mantenuto nella forma di detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso di dichiarazione precompilata o predisposta con l’assistenza di un CAF).

Si tratta ancora di anticipazioni, ma, al netto di modifiche e integrazioni di corredo sempre possibili fino all’ultimo, dovrebbe trattarsi dell’assetto definitivo con cui il Governo si presenta al Parlamento per l’approvazione, da parte di quest’ultimo, del disegno di legge di bilancio per il 2022 e per la conversione in legge, sempre da parte di quest’ultimo, del decreto “controlli preventivi”.

Un assetto che ricalca quello che era stato auspicato nei giorni scorsi proprio su Eutekne.info (si veda “Proroghe di superbonus e detrazioni edilizie con alcuni nodi da sciogliere” del 30 ottobre 2021), per contemperare le opposte esigenze di non deprimere, da un lato, l’effetto “turbo” che le opzioni assicurano, in termini di capacità di incidere sulla crescita economica, rispetto alle pure e semplici detrazioni senza opzioni; dall’altro, di mettere un freno a comportamenti truffaldini sulle opzioni che, stando anche ai recenti ed assolutamente espliciti allarmi lanciati dai vertici dell’Agenzia delle Entrate, hanno raggiunto già nei mesi scorsi livelli meritevoli di adeguate contromisure.

Ci si avvia dunque a un contesto operativo che garantisce a tutti gli attori di poter contare, fino a tutto il 2024, della detrazione IRPEF 50%, dell’ecobonus 50-65-70-75%, del sismabonus (anche acquisti) 50-70-75-80-85% e dell’ecosismabonus 80-85% anche nelle forme opzionali di sconto sul corrispettivo o di corrispondente credito di imposta ceduto.

Una prospettiva che si aggiunge a quella di poter continuare a beneficiare, sempre con le relative opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, del superbonus 110%, seppur con orizzonti temporali che, nel caso specifico, variano a seconda del tipo di soggetto che sostiene le spese (si veda “Per il superbonus delle persone fisiche resta il limite dell’ISEE” di oggi).

Giova per altro sottolineare che, nello schema di decreto legge andato ieri in Consiglio dei Ministri, l’estensione a tutte le opzioni, di quel visto di conformità richiesto sino ad oggi solo per le opzioni superbonus, non costituisce l’unico meccanismo messo a punto per l’intensificazione dei controlli preventivi.

Ad esso, si affiancano infatti due ulteriori previsioni.
La prima è quella della possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni successive alla prima che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, a incongruenze o irregolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto a quelli presenti in Anagrafe tributaria.

La seconda è la maggiore responsabilizzazione dei fornitori e dei cessionari, prevedendo che il loro concorso nella violazione, unitamente al beneficiario, si consideri in ogni caso integrato qualora omettano di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

È evidente l’implicito riferimento a quegli intermediari finanziari che in questi mesi, a differenza di quelli più accorti e, in ultima analisi, anche in concorrenza sleale con essi, non hanno approntato alcuna procedura di verifica della effettiva sussistenza dei crediti di imposta che andavano ad acquistare, limitandosi a constatarne l’avvenuta iscrizione nel cassetto fiscale a fronte dell’esercizio a monte di una opzione tra l’originario beneficiario e il fornitore o il primo cessionario.

Un giro di vite in termini di adempimenti (ampliamento del visto di conformità), controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate e responsabilizzazione di fornitori e cessionari comprensibile e che, soprattutto, rappresenta un prezzo da pagare accettabile per consentire a contribuenti, imprese oneste e intermediari finanziari scrupolosi di continuare a potersi avvalere di veri e propri bonus edilizi e non di mere detrazioni edilizie.

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