/ Alfio CISSELLO
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L’art. 121 commi 4 e 5 del DL 34/2020 disciplina i profili accertativi e le conseguenze sanzionatorie in tema di indebita fruizione delle detrazioni di imposta disciplinate dallo stesso articolo, tra cui spicca il superbonus del 110%.
In breve, è prevista una sanzione del 30% e la responsabilità tra beneficiario della detrazione e cessionario del credito è così suddivisa:
- il beneficiario risponde di qualsiasi violazione inerente alla spesa detraibile (ad esempio spesa non agevolabile, mancato rispetto dei requisiti per fruire della detrazione);
- il cessionario del credito, sia in caso di cessione vera e propria che di sconto in fattura, risponde solo per le violazioni che si riferiscono alla compensazione, ferma restando la disciplina sul concorso di persone per le sanzioni amministrative e la responsabilità solidale per le imposte.
Nulla è previsto per le violazioni penali, quindi non possono che valere i principi generali, in special modo derivanti dal DLgs. 74/2000.
Ipotizziamo, prospettando la fattispecie più semplice, che le fatture e gli altri documenti in cui sono indicate le spese che danno diritto alla detrazione non siano reali.
Le potenziali responsabilità penali possono essere così schematizzate.
Ovviamente, chi ha emesso le fatture o gli altri documenti può rispondere del delitto di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000, quindi di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Nessuno, pertanto né il beneficiario della detrazione né il cessionario, risponde di reati dichiarativi, per una ragione assai semplice: il superbonus del 110% non “transita” per la dichiarazione dei redditi o per la dichiarazione IVA.
Salvo naturalmente il caso in cui il beneficiario fruisca della detrazione senza cederla totalmente al cessionario oppure senza sconto in fattura. In questo caso, la detrazione (o la parte non ceduta) viene indicata in dichiarazione e questi può rispondere del delitto di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del DLgs. 74/2000.
Invece, il cessionario del credito non risponde mai per dichiarazione fraudolenta, considerato che questi non la deve mai indicare in dichiarazione.
La comunicazione che il beneficiario della spesa presenta all’Agenzia delle Entrate non è affatto una dichiarazione, almeno nel senso inteso dall’art. 1 del DLgs. 74/2000.
Il cessionario può invece rispondere del reato di indebita compensazione ex art. 10-quater del DLgs. 74/2000, che, a seconda dei casi, può essere inerente ad un credito non spettante o inesistente (nel caso prospettato si tratterebbe di credito inesistente).
Rimane la falsa fatturazione
Bisogna ribadire che, in ambito penal-tributario, occorre sempre la presenza dell’elemento soggettivo doloso (coscienza e volontà, almeno eventuale, di evasione delle imposte), non essendo sufficiente per le fattispecie previste dal DLgs. 74/2000 la sola colpa.
Rimane fermo, in costanza dei requisiti di legge, l’eventuale concorso nel reato di indebita compensazione del beneficiario della detrazione e/o del professionista che ha rilasciato il visto di conformità.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...