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Estesa la detraibilità delle spese per conformità e congruità

Per bonus diversi dal superbonus spese detraibili dal 1° gennaio; necessari chiarimenti per le spese sostenute dal 12 novembre al 31 dicembre 2021

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, introdotto dall’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), prevede l’obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che divengono oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.


Tale disposizione era stata in verità introdotta dal DL 157/2021 (c.d. decreto “Antifrodi”), con decorrenza 12 novembre 2021. Successivamente il DL 157/2021, il cui testo è trasfuso nell’art. 1 comma 28 ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è stato abrogato ed è stabilito che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157” (art. 1 comma 41 della L. 234/2021). Rimangono validi, pertanto, i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021.


Rispetto al testo del comma 1-ter originariamente introdotto dal DL 157/2021 con decorrenza 12 novembre 2021, quello in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 contempla alcune casistiche di esclusione dai predetti obblighi di visto di conformità dei dati e attestazione di congruità delle spese.


Sono esclusi, in particolare, dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:

- gli interventi classificati come attività di edilizia libera;

- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,

fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate” (si veda “Con opzione nel 2022 interventi minori del 2021 senza congruità e conformità” dell’8 gennaio 2022).


In parallelo alla generalizzazione degli obblighi di visto di conformità dei dati e attestazione di congruità delle spese, nel caso di esercizio di una delle due opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’art. 1 comma 29 della legge di bilancio 2022 introduce nel corpo dell’art. 121 anche l’espressa previsione della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei predetti visti e attestazioni, armonizzando in questo modo il quadro disciplinare a quanto già prevedeva il comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 nell’ambito della disciplina del superbonus del 110%.


Prima delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, infatti, la detraibilità era prevista soltanto per il superbonus per il quale, ai sensi del comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020, “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio [...] del visto di conformità di cui al comma 11” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16, § 1.1.1).


Tuttavia, nel caso in cui il visto di conformità fosse stato rilasciato ex art. 121 comma 1-ter lett. a) del DL 34/2020, in relazione a opzioni esercitate per spese detraibili ai fini di bonus edilizi diversi dal superbonus, la mancanza di una norma analoga a quella del comma 15 dell’art. 119 del DL 34/2020 ha indotto a ritenere che non sussista analogo diritto alla detraibilità delle corrispondenti spese sostenute per il suo rilascio (si veda “Spese per visto di conformità detraibili solo con superbonus” del 13 dicembre 2021).


Manca una previsione ad hoc che preveda l’efficacia retroattiva

Si evidenzia peraltro che le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

In assenza di una previsione ad hoc che preveda l’efficacia retroattiva delle disposizioni, pertanto, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità prima del 1° gennaio 2022 non dovrebbero poter beneficiare della detrazione.


Al riguardo, tuttavia, si auspicano al più presto chiarimenti ufficiali che estendano la possibilità di detrarre le spese in argomento anche nel caso siano state sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, nei casi in cui la relativa comunicazione di opzione sia presentata successivamente al 1° gennaio 2022.


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