In base alle nuove Faq di INL e Ministero, il lavoro da remoto non esonera dall’adempimento a meno che non si tratti di tali prestazioni
Arrivano, come auspicato, ulteriori chiarimenti da parte dell’Ispettorato nazionale di lavoro (INL), di concerto con il Ministero del Lavoro, sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, previsto dall’art. 14 comma 1 del DLgs. 81/2008.
Con la nota congiunta n. 109/2022 sono state, infatti, diramate dieci Faq che forniscono importanti chiarimenti su alcuni aspetti inerenti al nuovo adempimento, sul quale, anche dopo la nota n. 29/2022, permanevano ancora alcuni interrogativi (si veda “Professionisti senza obbligo di comunicazione per lavoro occasionale” del 24 gennaio 2022).
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...