/ Antonio NICOTRA
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Nei casi in cui il beneficiario del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 ponga in essere sia interventi antisismici sia interventi di riqualificazione energetica, ai fini dell’esercizio dell’opzione in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ex art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020, la percentuale di completamento dei lavori richiesta dalla normativa dovrà essere valutata per ciascun intervento singolarmente considerato.
Tale chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 53, pubblicata ieri, 27 gennaio 2022.
In proposito si ricorda che per effetto di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle detrazioni “edilizie” individuate dal comma 2 della medesima norma, viene prevista la possibilità di optare per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito di imposta in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Tuttavia, per quanto nello specifico attiene il superbonus 110% ex art. 119 del DL 34/2020, ai fini di tali opzioni:
- i SAL non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascun SAL dovrà riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Sul punto, nella risposta n. 53/2022, l’Agenzia ha rilevato come gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico richiedano differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, in virtù di tali differenze, nei casi in cui sul medesimo immobile vengano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici ammessi al superbonus del 110%, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020 dovrà, pertanto, essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...