/ Antonio NICOTRA
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Nei casi in cui il beneficiario del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 ponga in essere sia interventi antisismici sia interventi di riqualificazione energetica, ai fini dell’esercizio dell’opzione in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL) ex art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020, la percentuale di completamento dei lavori richiesta dalla normativa dovrà essere valutata per ciascun intervento singolarmente considerato.
Tale chiarimento è stato reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 53, pubblicata ieri, 27 gennaio 2022.
In proposito si ricorda che per effetto di quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle detrazioni “edilizie” individuate dal comma 2 della medesima norma, viene prevista la possibilità di optare per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del credito di imposta in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).
Tuttavia, per quanto nello specifico attiene il superbonus 110% ex art. 119 del DL 34/2020, ai fini di tali opzioni:
- i SAL non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascun SAL dovrà riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Sul punto, nella risposta n. 53/2022, l’Agenzia ha rilevato come gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico richiedano differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, in virtù di tali differenze, nei casi in cui sul medesimo immobile vengano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici ammessi al superbonus del 110%, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020 dovrà, pertanto, essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...