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Nuovi contributi a fondo perduto per i commercianti al dettaglio

Il DL Sostegni-ter, approvato ieri dal Governo, prevede tra le altre misure il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Nuovi contributi a fondo perduto o “proroghe” di precedenti nel DL “Sostegni-ter”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.


Tra le numerose misure previste, l’art. 1 della bozza del DL prevede il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021, per le attività che alla data di entrata in vigore del nuovo decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DL 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).


Sarebbe poi previsto, all’art. 2 della bozza, un fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.

In particolare, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate da specifici codici ATECO.


Stando al testo in bozza, si tratterebbe dei seguenti codici ATECO: 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati); 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione); 47.43 (commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati); 47.5 (commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati); 47.6 (commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati), 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati); 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati); 47.75 (commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale); 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati), 47.77 (commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria); 47.78 (commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati); 47.79 (commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato); 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie); 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria); 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati).


Ai fini dell’agevolazione, le suddette imprese devono avere un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Per ottenere tale contributo le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo provvedimento del medesimo Ministero, anche ai fini del rispetto delle risorse disponibili.


All’art. 3 comma 2 della bozza del DL viene poi modificato l’art. 1-ter del DL 73/2021, che ha istituito contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA, di cui si attende ancora il decreto attuativo (che dovrebbe, tuttavia, essere in dirittura d’arrivo stando a quanto anticipato dal MISE).


Tra le novità, sarebbe previsto un ulteriore stanziamento di 40 milioni per l’anno 2022 per le imprese che svolgono attività con codici ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato del 2019 e che hanno registrato, nel periodo d’imposta 2021, un peggioramento del risultato economico d’esercizio.


Integrazione per il bonus investimenti

Tra le disposizioni del DL “Sostegni-ter”, si rileva anche una modifica riguardante il bonus investimenti in beni strumentali.

All’art. 1 comma 44 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234, che ha introdotto il nuovo comma 1057-bis relativo all’agevolazione per i beni materiali “4.0” dal 2023 al 2025, stando alla bozza del DL sarebbe inserito, infine, il seguente periodo: “Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro annui”.


In tema di agevolazioni, si segnala altresì che sarebbe previsto un credito d’imposta per la riduzione delle bollette per i c.d. “energivori”.

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