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Sanzioni a non vaccinati in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione


/ Antonio NICOTRA
4-5 minuti

Ricade sull’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’incombenza di notificare la sanzione di 100 euro agli over 50 che risulteranno inadempienti rispetto all’obbligo vaccinale, introdotto con il DL n. 1/2022, pubblicato il 7 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale.

In base a quanto disposto da tale decreto sono colpite dalla pena pecuniaria le seguenti tipologie di violazioni:
- i soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- i soggetti che dopo il 1° febbraio 2022 non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, nei tempi previsti dal Ministero della Salute;
- i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) dopo il completamento del ciclo primario, entro il termine di validità del green pass.

Sarà il Ministero della Salute, proprio per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e per mezzo di una sorta di “avviso bonario”, a comunicare ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio indicando ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Entro il predetto termine, gli stessi interessati ne danno notizia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’ASL competente trasmette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, le attestazioni sulle esimenti rese dal cittadino; qualora l’esistenza di queste ultime non fosse confermata dall’ASL, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà, in deroga alle disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, a notificare – ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73 ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione dell’“avviso bonario” – un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo (applicandosi, se compatibili, le disposizioni sull’avviso di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010).

In caso di opposizione all’avviso di addebito contenente la sanzione, il decreto in questione indica la competenza del Giudice di pace e quella dell’Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

Tra le prime considerazioni sul provvedimento emesso che si possono esprimere, si osserva prima di tutto che appare certamente inedito il contraddittorio (definito però “eventuale”) con l’ASL, in termini peraltro assai stringenti.
Inoltre, va rilevato che – stante la natura pacificamente extratributaria della sanzione – il legislatore sembra aver manifestato un eccesso di zelo nell’indicare espressamente la competenza delle liti in capo al Giudice di pace.
Sembra potersi escludere che l’ASL possa essere un litisconsorte necessario.

L’ASL partecipa al procedimento di irrogazione

L’affidamento (per conto dell’esattore) del contenzioso all’Avvocatura dello Stato, giustificato dalla volontà di non aggravare i conti pubblici e (forse) da una previsione di un contenzioso numericamente poco significativo, dovrà però fare i conti con il quantum degli eventuali ricorsi che potrebbero svilupparsi in futuro, soprattutto per opera di chi individua nell’obbligo vaccinale una lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Infatti, solo se il contenzioso fosse esiguo non si caricherebbe a dismisura l’impegno dell’organo difensivo dello Stato, notoriamente “soffocato” già dal peso delle liti fiscali (soprattutto innanzi la Corte di Cassazione).
A tal proposito, non può escludersi, in sede di conversione in legge, la possibilità che le sanzioni possano essere patrocinate giudizialmente, in via di estensione, anche alla “autodifesa” dell’agente della riscossione e agli avvocati del libero foro.

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