La variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo incrementa i valori di minimale e massimale di reddito
Con la circ. n. 22 pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per quest’anno anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.
In via preliminare, si ricorda che sulla scorta della variazione in aumento dell’1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2020/2021, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, risultano incrementati rispetto allo scorso anno.
In pratica, il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 16.243 euro (erano 15.953 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a 80.465 euro (78.965 euro nel 2021) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 105.014 euro (erano 103.055 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.
Con riferimento invece alla contribuzione IVS eccedente il minimale, nella circolare in parola si precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di 16.243 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per il 2022, è pari a 48.279 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92.
Invece, in merito alle aliquote contributive applicabili per il 2022, l’INPS conferma il valore dell’aliquota base raggiunto ancora nel 2018 per previsione dell’art. 24 comma 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni.
In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è incrementati dallo 0,09% allo 0,48% per volontà dell’art. 1 comma 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
In altri termini, per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla gestione artigiani il valore si attesta al 24%.
I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 comma 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 22,80% per gli artigiani e del 23,38% per gli iscritti alla Gestione commercianti.
Confermata l’aliquota base al 24%
Per questi ultimi, la riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).
Alla luce di quanto sopra indicato, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2022 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.905,76 euro annui (3.710,84 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 3.983,73 euro (3.788,81 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale risulta pari a 325,48 euro mensili per gli artigiani (309,24 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 331,98 euro per gli esercenti attività commerciali (315,73 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).
Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l’INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre del 2022 e del 16 febbraio 2023.
Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.
Infine, l’INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.